Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. I titoli da valutare ai fini del concorso  per  l'ammissione  al
corso superiore di polizia  tributaria,  per  un  massimo  di  trenta
punti, calcolati sino al  centesimo,  sono  le  qualita'  morali,  di
carattere, fisiche e professionali  e  le  doti  intellettuali  e  di
cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale. 
  2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle  qualita'  e
doti di cui al comma 1 vengono valorizzati: 
    a)  i   giudizi   complessivi   espressi   nella   documentazione
caratteristica, fino a un massimo di 10 punti; 
    b) l'esito del corso di formazione o del concorso  di  ammissione
al servizio permanente, fino a un massimo di 5 punti; 
    c) l'esito dell'avanzamento al  grado  di  maggiore,  fino  a  un
massimo di 5 punti; 
    d) le qualita' fisiche, morali,  di  carattere  e  professionali,
nonche' le doti intellettuali e di cultura, risultanti  dal  libretto
personale dell'ufficiale, fino a un massimo di 10 punti.