Art. 5 Valutazione dei titoli 1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale. 2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita' e doti di cui al comma 1 vengono valorizzati: a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione caratteristica, fino a un massimo di 10 punti; b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione al servizio permanente, fino a un massimo di 5 punti; c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo di 5 punti; d) le qualita' fisiche, morali, di carattere e professionali, nonche' le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto personale dell'ufficiale, fino a un massimo di 10 punti.