Art. 6 Prove di esame 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono in: a) una prova scritta in materia di diritto tributario; b) una prova scritta in materia di tecnica professionale; c) una prova orale in materia di diritto tributario; d) una prova orale in materia di tecnica professionale; e) una prova di lingua inglese. 2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b), consiste nella redazione di atti relativi ad un caso pratico di esecuzione dei compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. 3. Ogni membro con diritto di voto della commissione giudicatrice di cui all'articolo 7 attribuisce a ciascun candidato, per ognuna delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi. 4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per ognuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' determinato calcolando sino al centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3. 5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. Sono ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte. 6. Al termine delle prove di esame la commissione di cui all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3 e 4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo: a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere a) e b); b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere c), d) ed e).