Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Gli esami di concorso per l'ammissione  al  corso  superiore  di
polizia tributaria consistono in: 
    a) una prova scritta in materia di diritto tributario; 
    b) una prova scritta in materia di tecnica professionale; 
    c) una prova orale in materia di diritto tributario; 
    d) una prova orale in materia di tecnica professionale; 
    e) una prova di lingua inglese. 
  2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b),  consiste  nella
redazione di atti relativi ad  un  caso  pratico  di  esecuzione  dei
compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. 
  3. Ogni membro con diritto di voto della  commissione  giudicatrice
di cui all'articolo 7 attribuisce a  ciascun  candidato,  per  ognuna
delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi. 
  4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato  per  ognuna  delle
prove di esame di cui al comma 1 e' determinato  calcolando  sino  al
centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3. 
  5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' superata  dal
candidato che  abbia  conseguito  almeno  diciotto  trentesimi.  Sono
ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che  abbiano
superato entrambe le prove scritte. 
  6.  Al  termine  delle  prove  di  esame  la  commissione  di   cui
all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3  e
4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo: 
    a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla
media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al  comma
1, lettere a) e b); 
    b) il punteggio complessivo  delle  ulteriori  prove,  costituito
dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui  al
comma 1, lettere c), d) ed e).