Art. 7 
 
 
               Commissione giudicatrice e graduatoria 
 
  1. La commissione giudicatrice per  la  valutazione  dei  titoli  e
delle prove di esame, di  cui  agli  articoli  5  e  6,  e'  nominata
annualmente con determinazione del Comandante Generale della  Guardia
di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in  Seconda  della
Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia
di  finanza,  da  un  colonnello  del  Corpo  e  da   un   professore
universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento  della  prova
di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  e),  la  commissione  e'
integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario,
senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore  della  Guardia
di finanza. 
  2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai  candidati
e  alla  somministrazione  delle  prove  di  esame,  la   commissione
giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui  attenersi
nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6. 
  3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della
graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di  merito
attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6. 
  4. La graduatoria generale di merito del  concorso  e'  formata  in
base alla media aritmetica,  calcolata  sino  al  centesimo,  tra  il
punteggio  conseguito  nella   valutazione   dei   titoli,   di   cui
all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma
6, lettera a) e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma
6, lettera b). E' data precedenza in graduatoria, a parita' di  voto,
al concorrente piu' elevato in grado. In caso  di  ulteriore  parita'
prevale il candidato con maggiore anzianita' relativa. 
  5. La graduatoria generale  e'  approvata  con  determinazione  del
Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul  foglio
d'ordini del Corpo.