Art. 3 
 
 
                  Soggetti competenti e presupposti 
              della richiesta di informazioni o analisi 
 
  1. La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro
Stato  membro  puo'  essere  formulata  da   un'autorita'   nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei
compiti e dei poteri ad essa  attribuiti  dall'ordinamento,  ai  fini
dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su  un  reato,
quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto,  per
ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili  in
quello Stato. 
  2. La richiesta  di  cui  al  comma  1,  puo'  riguardare  soltanto
informazioni o analisi  non  eccedenti  le  finalita'  per  cui  esse
vengono presentate.