Art. 4 Modalita' di presentazione della richiesta alle autorita' di un altro Stato membro 1. La richiesta di informazioni o analisi e' presentata all'autorita' di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di comunicazione. 2. Nel caso in cui le informazioni o analisi riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e la loro acquisizione si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali, la richiesta e' presentata al punto di contatto dello Stato membro. 3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, e' presentata, utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano l'utilizzo del canale di comunicazione prescelto, riportando le informazioni ivi richieste. 4. La richiesta, presentata attraverso il formulario di cui al comma 3, specifica: a) le informazioni o le analisi richieste; b) i motivi e le finalita' per le quali le informazioni o le analisi sono richiesti; c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi; d) i motivi, per i quali si ritiene che le informazioni o le analisi siano disponibili nel Paese dell'autorita' cui viene inoltrata la richiesta. 5. Con la richiesta, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge indica altresi' il termine, tra quelli riportati nel formulario di cui al comma 3, entro il quale l'autorita' di un altro Stato membro e' tenuta, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione quadro, a comunicare le informazioni o le analisi. Il termine e' individuato tenendo conto delle effettive esigenze, per le quali l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge ha richiesto le informazioni o le analisi.