Art. 5 
 
Utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da
  quelli indicati nella richiesta  o  in  deroga  alle  condizioni  o
  prescrizioni imposte 
 
  1. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge utilizza le informazioni o le analisi  per  le  finalita'
per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo
grave ed immediato per la  sicurezza  pubblica,  nel  rispetto  delle
eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' dello Stato
membro,  assicurando  la  riservatezza  delle  informazioni  o  delle
analisi, in relazione alle quali l'autorita' o il punto  di  contatto
dello Stato membro  hanno  comunicato  l'esistenza  di  requisiti  di
segretezza delle indagini. 
  2. L'utilizzazione delle informazioni o  delle  analisi  per  scopi
diversi  da  quelli  per  cui  furono  originariamente  richiesti  e'
consentito solo previa acquisizione di una  specifica  autorizzazione
rilasciata dall'autorita' ovvero dal punto di  contatto  dello  Stato
membro. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione
richiede  la  predetta  autorizzazione  attraverso   il   canale   di
comunicazione  utilizzato  per   la   presentazione   dell'originaria
richiesta di informazioni o di analisi. 
  3. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge puo' utilizzare le informazioni o le analisi ricevute  in
deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita'
o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione
a obblighi di comunicazione  previsti  da  disposizioni  di  legge  a
favore  del  Parlamento,  dell'Autorita'   Giudiziaria,   ovvero   di
organismi indipendenti,  istituite  sulla  base  di  disposizioni  di
legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle  autorita'
nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A  tal
fine, l'autorita' nazionale competente  incaricata  dell'applicazione
della legge acquisisce il  preventivo  parere  dell'autorita'  o  del
punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione
o l'analisi. 
  4. L'utilizzazione delle informazioni o  delle  analisi  in  deroga
alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 e' effettuata tenendo
per quanto possibile conto degli  interessi  e  dei  punti  di  vista
comunicati dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro. 
  5. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge fornisce all'autorita' o al punto di contatto dello Stato
membro notizie o ragguagli circa  l'utilizzazione  e  il  trattamento
delle informazioni o delle analisi sulla base di richieste  formulate
in merito a specifici casi dall'autorita' o dal punto di contatto  di
uno Stato membro.