Art. 6 Utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova nell'ambito di un'indagine penale 1. Le informazioni o le analisi possono essere utilizzate come prova o elementi di prova nell'ambito di un'indagine penale solo previa autorizzazione dello Stato membro. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere richiesta anche successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi. In tal caso, l'autorizzazione e' richiesta utilizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri. L'autorizzazione non e' comunque necessaria nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia gia' autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di prova all'atto della trasmissione delle informazioni o delle analisi. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o le analisi detenute in conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facolta' difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.
Note all'art. 6: - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. - L'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., cosi' recita: "Art. 78. (Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero) - 1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorita' giudiziaria straniera puo' essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice. 2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.".