Art. 6 
 
 
          Utilizzazione delle informazioni o delle analisi 
            come prova nell'ambito di un'indagine penale 
 
  1. Le informazioni o le  analisi  possono  essere  utilizzate  come
prova o elementi di prova  nell'ambito  di  un'indagine  penale  solo
previa autorizzazione dello Stato membro. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere richiesta  anche
successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi.
In tal caso, l'autorizzazione e' richiesta utilizzando gli  strumenti
di cooperazione giudiziaria in vigore con  gli  altri  Stati  membri.
L'autorizzazione  non  e'  comunque  necessaria  nel  caso   in   cui
l'autorita' o il punto di contatto  dello  Stato  membro  abbia  gia'
autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di  prova  all'atto
della trasmissione delle informazioni o delle analisi. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del  decreto  legislativo
28 luglio 1989, n. 271, le informazioni  o  le  analisi  detenute  in
conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili  come
prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto  cui  siano
riconosciuti diritti o facolta' difensive in  sede  di  formazione  o
acquisizione all'estero. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
          2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18  luglio  2002,  n.  L
          190. 
                
              - L'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
          del codice di procedura penale), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 78. (Acquisizione  di  atti  di  un  procedimento
          penale straniero) - 1. La  documentazione  di  atti  di  un
          procedimento  penale  compiuti  da  autorita'   giudiziaria
          straniera puo' essere acquisita a norma  dell'articolo  238
          del codice. 
              2. Gli  atti  non  ripetibili  compiuti  dalla  polizia
          straniera possono essere acquisiti  nel  fascicolo  per  il
          dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo  l'esame
          testimoniale  dell'autore  degli  stessi,  compiuto   anche
          mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.".