Art. 5 
 
 
Modifiche  ai  criteri  di   determinazione   del   coefficiente   di
             capitalizzazione del montante contributivo 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e'
inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando
il tasso annuo di  capitalizzazione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non puo' essere inferiore a  uno,  salvo  recupero  da
effettuare sulle rivalutazioni successive." 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro  per  l'anno
2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro
per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021,  0,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  0,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4  milioni  di
euro per l'anno 2016, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  0,3
milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019,
0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro  per  l'anno
2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per
l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, 1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,4
milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019,
1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.