Art. 7 TFR in busta paga 1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.". 2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ยบ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.".