Art. 7 
 
 
                          TFR in busta paga 
 
  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il  finanziamento  e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.". 
  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ยบ  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle  seguenti:
"nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice
civile.".