Art. 10
Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile
1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che
costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre
anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve
entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa'
e delle modalita' o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa
pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo
2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della
societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai
fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo
prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa',
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621
e 2621-bis».