Art. 11 
 
 
            Modifica dell'articolo 2622 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate).  -
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla
redazione  dei  documenti  contabili  societari,  i   sindaci   e   i
liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire  per  se'  o  per
altri un ingiusto profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
altre  comunicazioni  sociali  dirette  ai   soci   o   al   pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti  al  vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  e'
imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della  societa'  o  del  gruppo  al  quale   la   stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 
  Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 
  1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e'  stata
presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  2)  le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari   ammessi   alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
  3)  le  societa'  che  controllano  societa'  emittenti   strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  4) le societa' che  fanno  appello  al  pubblico  risparmio  o  che
comunque lo gestiscono. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le
falsita' o le omissioni  riguardano  beni  posseduti  o  amministrati
dalla societa' per conto di terzi».