Art. 11
Modifica dell'articolo 2622 del codice civile
1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate). -
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e'
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata
presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che
comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le
falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi».