Art. 12 
 
 
Modifiche  alle  disposizioni  sulla  responsabilita'  amministrativa
             degli enti in relazione ai reati societari 
 
  1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai  reati  in
materia societaria previsti dal codice civile, si applicano  all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:»; 
  b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2621 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
duecento a quattrocento quote»; 
  c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) per il delitto  di  false  comunicazioni  sociali  previsto
dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da
cento a duecento quote»; 
  d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2622 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
quattrocento a seicento quote»; 
  e) la lettera c) e' abrogata. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n.  300),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 25-ter. (Reati societari). - 1. In  relazione  ai
          reati in materia societaria previsti dal codice civile,  si
          applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
              a)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali
          previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la  sanzione
          pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 
              a-bis) per il delitto di  false  comunicazioni  sociali
          previsto  dall'articolo  2621-bis  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; 
              b)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali
          previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la  sanzione
          pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 
                c) (Abrogata). 
                d) per la  contravvenzione  di  falso  in  prospetto,
          prevista  dall'articolo  2623,  primo  comma,  del   codice
          civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    duecento    a
          duecentosessanta quote; 
                e) per il delitto di  falso  in  prospetto,  previsto
          dall'articolo 2623, secondo comma, del  codice  civile,  la
          sanzione  pecuniaria  da  quattrocento  a  seicentosessanta
          quote; 
                f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
          o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
          dall'articolo 2624, primo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 
                g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
          comunicazioni  delle  societa'   di   revisione,   previsto
          dall'articolo 2624, secondo comma, del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
                h) per il delitto  di  impedito  controllo,  previsto
          dall'articolo 2625, secondo comma, del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                i)  per  il  delitto  di  formazione   fittizia   del
          capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                l)  per  il  delitto  di  indebita  restituzione  dei
          conferimenti,  previsto  dall'articolo  2626   del   codice
          civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    duecento    a
          trecentosessanta quote; 
                m) per la contravvenzione  di  illegale  ripartizione
          degli utili e delle riserve,  prevista  dall'articolo  2627
          del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da  duecento  a
          duecentosessanta quote; 
                n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
          o quote sociali o  della  societa'  controllante,  previsto
          dall'articolo  2628  del   codice   civile,   la   sanzione
          pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                o) per il delitto di operazioni  in  pregiudizio  dei
          creditori, previsto dall'articolo 2629 del  codice  civile,
          la  sanzione  pecuniaria  da  trecento  a  seicentosessanta
          quote; 
                p) per il delitto di indebita ripartizione  dei  beni
          sociali da parte dei  liquidatori,  previsto  dall'articolo
          2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da  trecento
          a seicentosessanta quote; 
                q)   per   il   delitto   di    illecita    influenza
          sull'assemblea,  previsto  dall'articolo  2636  del  codice
          civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    trecento    a
          seicentosessanta quote; 
                r)  per   il   delitto   di   aggiotaggio,   previsto
          dall'articolo 2637 del codice civile e per  il  delitto  di
          omessa comunicazione  del  conflitto  d'interessi  previsto
          dall'articolo  2629-bis  del  codice  civile,  la  sanzione
          pecuniaria da quattrocento a mille quote; 
                s) per i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio  delle
          funzioni delle autorita' pubbliche di  vigilanza,  previsti
          dall'articolo 2638,  primo  e  secondo  comma,  del  codice
          civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a  ottocento
          quote; 
                s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,  nei
          casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
          civile, la sanzione pecuniaria da duecento  a  quattrocento
          quote. 
              2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui  al
          comma 1, l'ente ha  conseguito  un  profitto  di  rilevante
          entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».