Art. 12
Modifiche alle disposizioni sulla responsabilita' amministrativa
degli enti in relazione ai reati societari
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in
materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote»;
c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a duecento quote»;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote»;
e) la lettera c) e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-ter. (Reati societari). - 1. In relazione ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (Abrogata).
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta
quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
o quote sociali o della societa' controllante, previsto
dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento
a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto
dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di
omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto
dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».