Art. 9
Modifica dell'articolo 2621 del codice civile
1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla
legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in
errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque
anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi».