Art. 9 
 
 
            Modifica dell'articolo 2621 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i  sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o  per  altri
un ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle  altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,  previste  dalla
legge,  consapevolmente  espongono  fatti  materiali  rilevanti   non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la  cui
comunicazione e' imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo  al  quale  la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre  altri  in
errore, sono puniti con la pena della  reclusione  da  uno  a  cinque
anni. 
  La stessa pena si applica anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto  di
terzi».