Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale
del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e'  dichiarata  la
sussistenza fra le parti di un rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno,
fermo restando, per il periodo antecedente alla data della  pronuncia
giudiziale,  il  diritto  alla  retribuzione  ed  al  versamento  dei
contributi previdenziali dovuti  per  le  prestazioni  effettivamente
rese. 
  2. Qualora nel contratto scritto  non  sia  determinata  la  durata
della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata
la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
pronuncia.  Qualora  l'omissione  riguardi   la   sola   collocazione
temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a  tempo  parziale,  tenendo
conto delle responsabilita' familiari del  lavoratore  interessato  e
della  sua  necessita'  di  integrazione  del  reddito  mediante   lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del
datore di lavoro. Per  il  periodo  antecedente  alla  pronuncia,  il
lavoratore  ha  in  entrambi  i  casi  diritto,  in   aggiunta   alla
retribuzione  dovuta  per  le  prestazioni  effettivamente  rese,   a
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. 
  3.  Lo  svolgimento  di  prestazioni  in  esecuzione  di   clausole
elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita'  e  dei
limiti previsti dalla legge o dai contratti  collettivi  comporta  il
diritto del lavoratore,  in  aggiunta  alla  retribuzione  dovuta,  a
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.