Art. 12 
 
                       Lavoro a tempo parziale 
                   nelle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  le  disposizioni  della  presente  sezione  si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  di
quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e  10,  e,  comunque,
fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n.  29
          del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2  del  d.lgs  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)  -
          (Omissis). 
              2.  I  rapporti  di   lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
          espressamente previsto dalla legge.». 
              - Si riportano gli articoli 6, commi 2 e 6,  e  10  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 6. Organizzazione e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993,  come
          sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546  del  1993  e
          poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e  successivamente
          modificato dall'art.  2  del  d.lgs  n.  387  del  1998)  -
          (Omissis). 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
          del personale dei diversi  livelli  o  qualifiche  previsti
          dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni di spesa  o  comunque  non  incrementi  la  spesa
          complessiva  riferita  al   personale   effettivamente   in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              (Omissis). 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette.». 
              «Art. 10. Trasparenza delle  amministrazioni  pubbliche
          (Art.  11  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 43, comma 9 del  d.lgs  n.  80  del  1998)  -  1.
          L'organismo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  mm),
          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  ai  fini  della
          trasparenza e rapidita'  del  procedimento,  definisce,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  c),  i  modelli  e
          sistemi informativi  utili  alla  interconnessione  tra  le
          amministrazioni pubbliche. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica   ed   i   comitati
          metropolitani di cui all'articolo 18 del  decreto-legge  24
          novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 gennaio 1991, n. 21,  promuovono,  utilizzando  il
          personale  degli  uffici  di  cui   all'articolo   11,   la
          costituzione di  servizi  di  accesso  polifunzionale  alle
          amministrazioni   pubbliche   nell'ambito   dei    progetti
          finalizzati di cui all'articolo 26  della  legge  11  marzo
          1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.».