Art. 6 
 
             Lavoro supplementare, lavoro straordinario, 
                         clausole elastiche 
 
  1. Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  il
datore di lavoro  ha  la  facolta'  di  richiedere,  entro  i  limiti
dell'orario normale di lavoro  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  n.  66  del  2003,   lo   svolgimento   di   prestazioni
supplementari, intendendosi per tali  quelle  svolte  oltre  l'orario
concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  anche  in
relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. 
  2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di
lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il  datore  di  lavoro
puo' richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro
supplementare in misura non superiore al 25 per cento  delle  ore  di
lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi,  il  lavoratore  puo'
rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di  formazione
professionale.  Il  lavoro  supplementare  e'  retribuito   con   una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di
fatto,  comprensiva  dell'incidenza  della  retribuzione  delle   ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 
  3. Nel rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  e'  consentito  lo
svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  cosi'  come
definito  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
legislativo n. 66 del 2003. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire,  per
iscritto,  clausole  elastiche   relative   alla   variazione   della
collocazione temporale della prestazione lavorativa  ovvero  relative
alla variazione in aumento della sua durata. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a
un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse  intese
tra le parti, nonche' a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme determinate dai contratti collettivi. 
  6. Nel caso in cui il contratto collettivo  applicato  al  rapporto
non disciplini le clausole elastiche queste possono  essere  pattuite
per iscritto dalle parti avanti alle commissioni  di  certificazione,
con facolta' del lavoratore di farsi assistere da  un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o  da  un  consulente  del  lavoro.  Le  clausole  elastiche
prevedono, a pena di nullita', le condizioni e le  modalita'  con  le
quali il datore di lavoro, con preavviso di  due  giorni  lavorativi,
puo'  modificare  la  collocazione  temporale  della  prestazione   e
variarne  in  aumento  la   durata,   nonche'   la   misura   massima
dell'aumento, che non puo' eccedere il limite del 25 per cento  della
normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche  dell'orario
di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di
fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione  sugli  istituti
retributivi indiretti e differiti. 
  7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui  all'articolo
8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di  cui  all'articolo  10,  primo
comma, della legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e'  riconosciuta  la
facolta' di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 
  8. Il rifiuto del lavoratore di concordare  variazioni  dell'orario
di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il  testo  dell'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2003, si vedano note all'art.3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 66 del 2003: 
              «Art. 5. (Lavoro straordinario).- (Omissis). 
              2. Fermi restando i limiti di cui all'  articolo  4,  i
          contratti collettivi di lavoro regolamentano  le  eventuali
          modalita'  di  esecuzione  delle  prestazioni   di   lavoro
          straordinario.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          c), del citato decreto legislativo 66 del 2003: 
              «Art. 1. (Finalita' e definizioni) -  2.  Agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  si  intende
          per: 
              c) «lavoro straordinario»: e' il lavoro prestato  oltre
          l'orario  normale  di  lavoro  cosi'  come  definito   all'
          articolo 3.». 
              - Si riporta l'articolo 10, primo comma della legge  20
          maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela  della  liberta'  e
          dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'   sindacale   e
          dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul
          collocamento): 
              «Art.  10.  (Lavoratori  studenti)   -   I   lavoratori
          studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di  studio
          in  scuole  di  istruzione  primaria,   secondaria   e   di
          qualificazione   professionale,   statali,   pareggiate   o
          legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
          titoli di studio legali, hanno diritto a  turni  di  lavoro
          che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione  agli
          esami  e  non  sono  obbligati  a  prestazioni  di   lavoro
          straordinario durante i riposi settimanali.».