Art. 3 
 
                        Capo del dipartimento 
 
  1. Ad ogni dipartimento e' preposto un Capo del dipartimento. 
  2. Al Capo del  dipartimento  spettano  i  compiti  e  le  funzioni
specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal
presente regolamento, nonche': 
    a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie  di
competenza del dipartimento; in  materia  di  atti  normativi,  anche
internazionali, tali funzioni sono esercitate  in  coordinamento  con
l'attivita' dell'Ufficio legislativo del Ministero  e  con  l'Ufficio
per il coordinamento degli affari internazionali  e  a  supporto  dei
medesimi; 
    b) le funzioni di determinazione dei  programmi  attuativi  degli
indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento  e  controllo  degli
uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di
circolari nelle materie di competenza; 
    c) la contrattazione collettiva. 
  3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al  comma
2, il Capo del dipartimento  si  avvale  dell'Ufficio  del  Capo  del
dipartimento, nell'ambito  del  quale  vengono  altresi'  svolte,  in
raccordo con l'Ufficio di  Gabinetto  e  con  il  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione  e
il  controllo  di  gestione  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  286  e  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  nonche'  le  attivita'  generali
necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione  della
Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  6  novembre
2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi  alla  trasparenza  della
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.  33.  L'Ufficio  del  Capo  del  dipartimento  svolge,   altresi',
attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai  profili
della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza,
fornisce  consulenza  agli  uffici  del  dipartimento  e   a   quelli
periferici e, in coerenza  con  gli  indirizzi  dell'Ufficio  per  il
coordinamento degli affari internazionali, assicura il  coordinamento
dell'attivita' internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole
direzioni generali. 
  4. Il Capo del dipartimento di cui  agli  articoli  4,  5  e  6  e'
coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato
per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni  organiche
dirigenziali complessive del Ministero. 
  5. Il vice Capo e' nominato tra i soggetti  indicati  nell'articolo
18, comma 2, del decreto legislativo.  L'incarico  di  vice  Capo  e'
conferito con le modalita' di  cui  all'articolo  19,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   ovvero,   per   il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita'  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n.  63,
e costituisce incarico di livello dirigenziale generale. 
  6.  Al  fine  del  coordinamento  delle  attivita'   dipartimentali
relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c),
e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera  b)  e  alle
politiche  del  personale  e'  istituita  la  Conferenza   dei   capi
dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La
Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche  presiederla  ed
e' composta dal  Capo  di  gabinetto  e  dai  Capi  dipartimento.  Le
modalita'  di  funzionamento  della  Conferenza  sono  stabilite  con
decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono  essere
chiamati  a  partecipare  il  Capo  dell'Ispettorato   generale   del
Ministero, il  Capo  dell'Ufficio  legislativo  nonche'  i  dirigenti
generali  ai  quali  sono  affidate   responsabilita'   nei   settori
riguardanti le materie di cui al primo periodo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300  vedi  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: 
              «Art. 4. (Controllo di  gestione)  -  1.  Ai  fini  del
          controllo di gestione,  ciascuna  amministrazione  pubblica
          definisce: 
              a)   l'unita'   o   le   unita'   responsabili    della
          progettazione e della gestione del controllo di gestione; 
              b) le unita' organizzative a  livello  delle  quali  si
          intende misurare l'efficacia,  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione amministrativa; 
              c)  le  procedure  di  determinazione  degli  obiettivi
          gestionali e dei soggetti responsabili; 
              d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione
          amministrativa, con riferimento all'intera  amministrazione
          o a singole unita' organizzative; 
              e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi
          tra le  unita'  organizzative  e  di  individuazione  degli
          obiettivi per cui i costi sono sostenuti; 
              f) gli indicatori  specifici  per  misurare  efficacia,
          efficienza ed economicita'; 
              g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 
              2. Nelle amministrazioni dello Stato,  il  sistema  dei
          controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale  di
          cui all' articolo 16,  comma  1,  del  decreto  n.  29.  Le
          amministrazioni   medesime   stabiliscono   le    modalita'
          operative per l'attuazione del controllo di gestione  entro
          tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          dandone comunicazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  con
          propria direttiva, periodicamente aggiornabile,  stabilisce
          in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi  cui
          deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 
              3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro  di
          contabilita'  contribuisce  a  delineare  l'insieme   degli
          strumenti operativi per le attivita'  di  pianificazione  e
          controllo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 6. (Monitoraggio  della  performance)  -  1.  Gli
          organi  di  indirizzo   politico-amministrativo,   con   il
          supporto  dei  dirigenti,  verificano   l'andamento   delle
          performance rispetto agli obiettivi di cui all' articolo  5
          durante  il  periodo  di  riferimento  e  propongono,   ove
          necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi  di  indirizzo
          politico-amministrativo si avvalgono delle  risultanze  dei
          sistemi    di    controllo     di     gestione     presenti
          nell'amministrazione.». 
              - Si riporta il testo dei commi 5 e 7  dell'articolo  1
          della legge 6 novembre 2012, n. 190  (Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              "Art.  1.  Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione. 
              Commi da 1. a 4. (Omissis). 
              5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono  e
          trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
              a)  un  piano  di  prevenzione  della  corruzione   che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
              b) procedure appropriate per selezionare e formare,  in
          collaborazione  con  la  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari. 
              6. (Omissis). 
              7.  A  tal  fine,  l'organo   di   indirizzo   politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione. 
              Commi da 8. a 83. (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Per il comma 2 dell'articolo 18  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 19  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998). 
              Commi da 1. a 3. (Omissis). 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              Commi da 4-bis. a 12-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63: 
              «Art. 10. (Criteri di conferimento degli  incarichi)  -
          1. Gli incarichi sono conferiti ai  dirigenti  penitenziari
          per un periodo di tempo non inferiore  a  tre  anni  e  non
          superiore a cinque anni. 
              2. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato  una  volta
          sola, per non oltre cinque anni. 
              3.  Il  conferimento  degli  incarichi  si  compie   in
          applicazione dei seguenti criteri: 
              a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi
          precedentemente assegnati; 
              b)   attitudini   e   capacita'    professionali    del
          funzionario; 
              c)  natura  e   caratteristica   degli   obiettivi   da
          conseguire. 
              4. Gli incarichi possono essere revocati: 
              a) quando, per qualsiasi causa, anche  senza  colpa,  i
          funzionari  non  possano  svolgere  efficacemente  il  loro
          incarico nella sede che occupano; 
              b)  quando  i  funzionari  non  abbiano  raggiunto  gli
          obiettivi assegnati. 
              5. Con decreto del Capo del Dipartimento  sono  fissate
          le procedure di comunicazione  dei  posti  disponibili,  al
          fine  di  consentire  ai  funzionari  di   manifestare   la
          disponibilita' ad  assumerli,  ferma  restando  l'autonomia
          decisionale dell'Amministrazione. 
              6.  Gli  incarichi  ai  dirigenti   penitenziari   sono
          conferiti, con provvedimento  del  direttore  generale  del
          personale e della  formazione,  su  proposta  del  titolare
          dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono
          assegnati. Il conferimento  degli  incarichi  superiori  e'
          effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3. 
              7. Gli incarichi  ai  dirigenti  generali  penitenziari
          sono conferiti con decreto del Ministro,  su  proposta  del
          Capo del Dipartimento.».