Art. 4 
 
              Dipartimento per gli affari di giustizia 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni
e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo. 
  2. Per l'espletamento  delle  funzioni  del  Dipartimento  per  gli
affari di giustizia sono istituiti  i  seguenti  uffici  dirigenziali
generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Direzione generale della  giustizia  civile:  acquisizione  ed
elaborazione di materiale nel settore civile;  questioni  concernenti
l'applicazione delle leggi  e  dei  regolamenti  in  materia  civile;
relazioni internazionali in materia civile e  in  particolare  studio
preparatorio ed elaborazione  di  convenzioni,  trattati,  accordi  e
altri strumenti internazionali, con il  coordinamento  del  Capo  del
dipartimento  e  in  collaborazione  con  l'Ufficio   legislativo   e
l'Ufficio per  il  coordinamento  degli  affari  internazionali  e  a
supporto dei medesimi; adempimenti  relativi  alla  esecuzione  delle
convenzioni  di  collaborazione  giudiziaria   internazionale;   rete
giudiziaria europea in materia civile  e  commerciale;  patrocinio  a
spese  dello  Stato,  notificazioni  e  rogatorie  civili  da  e  per
l'estero; proroga dei termini in  caso  di  irregolare  funzionamento
degli uffici giudiziari; vigilanza e  controllo  sul  recupero  delle
pene pecuniarie e delle spese  di  giustizia  e  sulla  gestione  dei
depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute  da
funzionari dell'ordine  giudiziario  o  da  ausiliari  dell'autorita'
giudiziaria;   recupero   dei   crediti    liquidati,    in    favore
dell'amministrazione, dalla  Corte  dei  conti  per  danno  erariale;
vigilanza e controllo sui corpi  di  reato;  rapporti  con  Equitalia
Giustizia  s.p.a.;  servizi  di  cancelleria  e   relativi   quesiti;
vigilanza  e  indirizzo  amministrativo  sui  servizi  relativi  alla
giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi  e  rapporti  con
l'Ispettorato generale del Ministero; spese  di  giustizia;  servizio
elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato,  tasse  di
bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze  straniere
e altri atti formati all'estero in materia  civile;  vigilanza  sugli
ordini professionali; segreteria del Consiglio  nazionale  forense  e
degli  altri  consigli  nazionali;  vigilanza  sugli   organismi   di
conciliazione,  di  mediazione  e  di  composizione  delle  crisi  da
sovraindebitamento; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari;
vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai,  sui
consigli notarili,  sulla  Cassa  nazionale  del  notariato  e  sulla
relativa   commissione   amministratrice;    questioni    concernenti
l'applicazione  delle  leggi  e  dei   regolamenti   sul   notariato,
sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali,  ivi  compresi  i
concorsi e gli esami;  attivita'  relative  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007,  n.  206;  libri  tavolari;   vigilanza   e   controllo   sulle
conservatorie  dei  registri  immobiliari,  sul   Pubblico   registro
automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;  competenze  in
materia di professioni  non  regolamentate  e  di  amministratori  di
condominio; 
    b) Direzione generale della  giustizia  penale:  acquisizione  ed
elaborazione  di  materiale  nel  settore  penale  e   criminologico;
vigilanza sui servizi relativi alla  giustizia  penale,  esame  delle
istanze e dei ricorsi  e  rapporti  con  l'Ispettorato  generale  del
Ministero,  preparazione  di  rapporti  e  relazioni   per   incontri
nazionali  e  internazionali  nel  settore   penale;   attivita'   di
cooperazione internazionale  attiva  e  passiva  in  materia  penale;
istruzione delle pratiche  concernenti  i  provvedimenti  in  materia
penale  di  competenza  del  Ministro;  relazioni  internazionali  in
materia penale e in particolare studio preparatorio  ed  elaborazione
di convenzioni, trattati, accordi e altri  strumenti  internazionali,
con il coordinamento del Capo del dipartimento  e  in  collaborazione
con l'Ufficio legislativo e  l'Ufficio  per  il  coordinamento  degli
affari  internazionali  e  a  supporto  dei  medesimi;  rapporti  con
l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre
istituzioni internazionali per la  prevenzione  e  il  controllo  dei
reati; attivita' relativa ai codici di  comportamento  redatti  dalle
associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231;  procedura  istruttoria
delle  domande  di   grazia;   gestione,   organizzazione   generale,
coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario
centrale e dei casellari giudiziali; funzioni del responsabile  della
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1,  comma  7,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    c)  Direzione  generale  degli   affari   giuridici   e   legali:
contenzioso nel quale e' interessato il Ministero, in raccordo con le
direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le
materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e  ricorsi
individuali proposti contro lo Stato  avanti  la  Corte  europea  dei
diritti  dell'uomo;  esecuzione  delle  sentenze  nelle  materie   di
competenza  del  dipartimento.   Restano   ferme,   in   materia   di
contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma  2,  lettera
d), e 6, comma 3, nonche' quelle previste dall'articolo 5,  comma  3,
lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il Capo del dipartimento svolge altresi'  le  seguenti  funzioni
inerenti a: 
    a)  direzione  della  Biblioteca  centrale  giuridica   e   della
Biblioteca del Ministero; 
    b)  pubblicazione  delle  leggi  e  degli   altri   provvedimenti
normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi
della Repubblica; pubblicazione degli atti nel  Bollettino  ufficiale
del Ministero; 
    c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili  di  cui
alla legge 17 maggio 1952, n. 629; 
    d)  adempimenti  di  competenza  governativa   conseguenti   alle
pronunce della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  emanate  nei
confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno  alle
previsioni degli  strumenti  internazionali  in  materia  di  diritti
umani; 
    e) traduzione di leggi e atti stranieri. 
  4. Nell'ambito del dipartimento opera,  sotto  la  vigilanza  e  il
controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi
notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti  previsti  dalla
legge  17  maggio  1952,  n.  629.  L'Ufficio  centrale  e'  altresi'
competente  per  i  provvedimenti  disciplinari  piu'   gravi   della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione  per  piu'
di dieci giorni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il comma 3 dell'articolo 16  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 8  giugno  2001,  n.  231  (  Disciplina  della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
              «Art. 6. (Soggetti in posizione apicale  e  modelli  di
          organizzazione  dell'ente)  -  1.  Se  il  reato  e'  stato
          commesso dalle persone indicate nell'articolo 5,  comma  1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
              a) l'organo  dirigente  ha  adottato  ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
              b)  il  compito  di  vigilare   sul   funzionamento   e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
              c)  le  persone  hanno  commesso  il   reato   eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
              d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza  da
          parte dell'organismo di cui alla lettera b). 
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio di commissione dei reati, i  modelli  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, devono  rispondere  alle  seguenti
          esigenze: 
              a) individuare le  attivita'  nel  cui  ambito  possono
          essere commessi reati; 
              b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
          la formazione e l'attuazione delle decisioni  dell'ente  in
          relazione ai reati da prevenire; 
              c) individuare  modalita'  di  gestione  delle  risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
              d) prevedere obblighi  di  informazione  nei  confronti
          dell'organismo deputato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli; 
              e)  introdurre  un  sistema   disciplinare   idoneo   a
          sanzionare il mancato rispetto delle  misure  indicate  nel
          modello. 
              3. I modelli di organizzazione e  di  gestione  possono
          essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,
          sulla  base  di  codici  di  comportamento  redatti   dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero della giustizia che, di concerto con i  Ministeri
          competenti,   puo'   formulare,   entro   trenta    giorni,
          osservazioni sulla idoneita'  dei  modelli  a  prevenire  i
          reati. 
              4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati
          nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente. 
              4-bis.  Nelle  societa'   di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
              5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che
          l'ente  ha  tratto  dal  reato,  anche  nella   forma   per
          equivalente.». 
              - Per il comma 7 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
          2012, n. 190 vedi note all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 5. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
          ministri) - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
              a) promuove e coordina l'azione  del  Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
              a-bis)   promuove   gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
              b) promuove e coordina l'azione del Governo per  quanto
          attiene ai rapporti con le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  e  sovraintende  all'attivita'  dei
          commissari del Governo. 
              4. (Omissis).». 
              - Per la legge 17 maggio 1952, n. 629 vedi  nelle  note
          alle premesse.