Art. 5 
 
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
                               servizi 
 
  1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi esercita  le  funzioni  e  i  compiti  inerenti  le  aree
funzionali individuate dall'articolo 16, comma  3,  lettera  b),  del
decreto legislativo. 
  2.   Per   l'espletamento   delle   funzioni    del    Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei  servizi,  oltre
alle direzioni generali regionali, sono istituiti i  seguenti  uffici
dirigenziali generali, con le  competenze  per  ciascuno  di  seguito
indicate: 
    a) Direzione generale del personale e della formazione:  ruolo  e
matricola   del   personale   dirigenziale   e   non    dirigenziale;
reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale  dirigenziale
e non  dirigenziale  dell'amministrazione  centrale  e  degli  uffici
giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima  assegnazione  del
personale  dirigenziale  e  non   dirigenziale   dell'amministrazione
periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali  nei
casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita';  piano
delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,  n.
68; gestione del  personale  dell'amministrazione  centrale  e  degli
uffici   giudiziari   nazionali;    trasferimento    del    personale
amministrativo  tra  le  circoscrizioni   delle   singole   Direzioni
regionali e trasferimenti da e  per  altre  amministrazioni;  comandi
verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti
disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per piu' di dieci giorni; formazione professionale
dei  dirigenti;  formazione  e  riqualificazione  professionale   del
personale dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari
nazionali;   relazioni   sindacali;    provvedimenti    in    materia
pensionistica, ferme  le  competenze  della  Direzione  generale  dei
magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali  giudiziari.  Restano
ferme   le   competenze   del    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia  minorile  e
di comunita'; 
    b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie:
determinazione del fabbisogno di beni e servizi  dell'amministrazione
centrale e degli uffici giudiziari nazionali; acquisti,  per  importi
pari o superiori alle soglie  di  cui  all'articolo  28  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero
comuni a piu' distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli;
acquisizione, progettazione e gestione dei beni  mobili,  immobili  e
dei servizi dell'amministrazione centrale e degli  uffici  giudiziari
nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge
30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari  alla
determinazione delle priorita' di intervento ai  sensi  dell'articolo
50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei  compiti  e
delle funzioni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2002, n. 254;  competenze  connesse  alle  attivita'  della
Commissione  di  manutenzione  del  palazzo  di  giustizia  di  Roma;
servizio  di  documentazione   degli   atti   processuali   a   norma
dell'articolo 51 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271;
gestione dei conti di credito per attivita' connesse con il  servizio
postale nazionale; predisposizione e  attuazione  dei  programmi  per
l'acquisto,   la   costruzione,   la   permuta,   la   vendita,    la
ristrutturazione di beni immobili; predisposizione e attuazione degli
atti di competenza del Ministro in materia di  procedimenti  relativi
alla concessione ai comuni di contributi per  le  spese  di  gestione
degli  uffici  giudiziari;  competenze   connesse   alle   spese   di
funzionamento degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita
altresi' una competenza generale in materia di procedure contrattuali
del Ministero, comprese le  procedure  di  formazione  del  contratto
riguardanti  l'acquisizione  di  beni  e  servizi   informatici,   di
telecomunicazione e fonia ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997,  n.  452.  I  raccordi  con  le
competenze  in  materia  di  risorse   e   tecnologie   degli   altri
dipartimenti sono definiti con i  decreti  di  cui  all'articolo  16,
comma 2; 
    c)  Direzione  generale  del  bilancio  e   della   contabilita':
adempimenti connessi alla formazione del bilancio di  previsione,  al
disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al  conto
consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di  costo
e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione  del
conto annuale; erogazione del trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del
trattamento  economico  fondamentale  al   personale   degli   Uffici
giudiziari centrali;  gestione  dei  fondi  relativi  al  trattamento
economico accessorio; rimborso degli oneri  relativi  al  trattamento
economico   fondamentale   del   personale   comandato    da    altre
amministrazioni ed  enti;  servizio  dei  buoni  pasto  spettanti  ai
dipendenti   dell'amministrazione   giudiziaria;   liquidazione    di
interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale; 
    d) Direzione generale dei magistrati:  attivita'  preparatorie  e
preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare  e  altre
attivita' di supporto nelle materie di  competenza  del  Ministro  in
ordine ai magistrati professionali e  onorari,  salve  le  competenze
dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti  rapporti  con
il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale  di
magistratura ordinaria e  onoraria;  tabelle  di  composizione  degli
uffici  giudiziari;  gestione  dei  concorsi  per   l'ammissione   in
magistratura; provvedimenti  in  materia  pensionistica  relativi  al
personale di  magistratura;  contenzioso  relativo  al  personale  di
magistratura; 
    e) Direzione generale per i  sistemi  informativi  automatizzati:
programmazione,  progettazione,  sviluppo  e  gestione  dei   sistemi
informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli
uffici del Ministero, gli  uffici  amministrativi  decentrati  e  gli
uffici giudiziari; integrazione e interconnessione  dei  sistemi  nel
rispetto degli standard; interconnessione con i  sistemi  informativi
automatizzati,   di   telecomunicazione   e   fonia    delle    altre
amministrazioni;  adempimento  dei  compiti   di   cui   al   decreto
legislativo  12  febbraio  1993,  n.   39;   pareri   di   congruita'
tecnico-economica sugli acquisti per i  quali  non  e'  richiesto  il
parere   obbligatorio    dell'Agenzia    per    l'Italia    digitale;
predisposizione e gestione del piano  per  la  sicurezza  informatica
dell'amministrazione della giustizia;  promozione  e  sviluppo  degli
strumenti  di  innovazione  tecnologica   in   materia   informatica,
telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore  generale  e'  il
responsabile  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  ai   sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.  39,  e
il responsabile del centro di competenza di cui all'articolo 17,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    f) Direzione generale  di  statistica  e  analisi  organizzativa:
compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,
quale ufficio del  Sistema  statistico  nazionale,  ivi  compresa  la
realizzazione e gestione di banche dati  di  statistica  giudiziaria;
redazione   del    programma    statistico    nazionale    attraverso
l'individuazione  di  criteri  unici  e   omogenei   sul   territorio
nazionale,  assicurando  a  livello  centrale,  per  i  rapporti  con
l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del  Ministero,  gli  uffici
amministrativi decentrati  e  gli  uffici  giudiziari;  rapporti  con
organismi europei e internazionali di settore. 
  3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: 
    a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione  degli  interventi
su  circoscrizioni  giudiziarie,  dotazioni,  piante   organiche   di
personale  da  destinare  alle  varie   strutture   e   articolazioni
dell'amministrazione  giudiziaria,   nel   quadro   delle   dotazioni
organiche esistenti; 
    b) gestione dell'Ufficio relazioni  con  il  pubblico,  ai  sensi
degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8, della legge 7 giugno
2000, n. 150. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'articolo 16 del citato decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, vedi note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 35  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a 6 del d.lgs n.  29  del  1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  d.lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  d.lgs  n.
          267 del 2000). - Commi da 1. a 4. (Omissis). 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              Commi da 5-bis. a 7. (Omissis).». 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68  reca:  "Norme  per  il
          diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art. 28. Importi delle soglie dei  contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria (artt. 7,  8,  56,  78,  direttiva
          2004/18; regolamento CE n.  1874/2004;  regolamento  CE  n.
          2083/2005) - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti
          di forniture del Ministero della difesa dall'articolo  196,
          per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
          stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)
          e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
              a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture
          e di servizi diversi da quelli di cui  alla  lettera  b.2),
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; 
              b) 211.000 euro, 
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da   quelle
          indicate nell'allegato IV; 
              b.2) per gli appalti pubblici di  servizi,  aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi della categoria 8 dell'allegato II  A,  servizi  di
          telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A,  le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; 
              c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  30
          marzo 1981, n. 119  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1981): 
              «Art. 19. - Nell'ambito degli investimenti che  possono
          essere effettuati  ai  sensi  della  vigente  normativa  in
          materia  di  finanza  locale,  gli  enti   locali   possono
          contrarre con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  mutui  per
          l'esecuzione di costruzioni  di  nuovi  edifici  giudiziari
          ovvero  ricostruzioni,  ristrutturazioni,  sopraelevazioni,
          completamenti, ampliamenti o restauri di edifici  pubblici,
          nonche'  di  edifici  di  proprieta'   comunale   e   delle
          amministrazioni provinciali, destinati  o  da  destinare  a
          sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche  a
          trattativa  privata,  di  edifici  in  costruzione  o  gia'
          costruiti,   anche   se   da   restaurare,   ristrutturare,
          completare  o  ampliare   per   renderli   idonei   all'uso
          giudiziario, da adibire a sedi di  uffici  giudiziari,  con
          prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con
          la riforma della procedura penale. 
              I mutui suddetti possono essere altresi' contratti  per
          fronteggiare  le  occorrenze  relative  agli   edifici   da
          destinare all'attivita' del giudice conciliatore. 
              Gli enti locali possono,  altresi',  contrarre  con  la
          Cassa  depositi  e  prestiti  mutui  per   maggiori   oneri
          derivanti da costruzioni,  ricostruzioni,  sopraelevazioni,
          ampliamenti,  restauri  o  manutenzione  straordinaria   di
          edifici destinati a casa mandamentale. 
              Ai  fini  della  concessione  dei  mutui  di   cui   ai
          precedenti commi, gli  enti  locali  devono  allegare  alla
          richiesta di  finanziamento  l'attestazione,  a  firma  del
          segretario comunale o del segretario  provinciale,  che  il
          progetto  esecutivo  dei  lavori  ha  riportato  il  parere
          favorevole del Ministero di grazia e giustizia. 
              Il  Ministero  di  grazia  e   giustizia   provvede   a
          promuovere,  anche  con  la  collaborazione  dell'ANCI,  la
          presentazione tempestiva dei  progetti  e  a  fornire,  ove
          occorra,   l'assistenza   tecnica   necessaria   affinche',
          nell'ambito  delle  predette   disponibilita',   si   possa
          raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi. 
              Entro il  30  giugno  1981  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  informa  il  Parlamento  sul  piano  di  massima
          predisposto per gli interventi previsti  dal  primo  e  dal
          terzo comma. 
              Gli enti locali possono assumere  i  mutui  di  cui  al
          presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
          quarto comma dell' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
          1977, n. 946 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 . 
              L'onere di ammortamento dei mutui di  cui  al  presente
          articolo e assunto a carico del bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50 della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
              «Art.   50.   (Rifinanziamento   dei    programmi    di
          investimento)  -  1.  Al  fine  di  agevolare  lo  sviluppo
          dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i  seguenti
          finanziamenti: 
              a)  per  la  prosecuzione  degli  interventi   previsti
          dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,  sono
          autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di  lire
          80 miliardi a  decorrere  dall'anno  2000  e  di  lire  100
          miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal  fine,  per  una
          migliore  attuazione   degli   interventi   ivi   previsti,
          all'articolo 1 della legge 26  febbraio  1992,  n.  211,  e
          successive modificazioni, dopo il comma 1  e'  inserito  il
          seguente: 
              b)  per  la  prosecuzione  degli  interventi   per   la
          salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio  1992,
          n. 139, sono autorizzati,  con  le  medesime  modalita'  di
          ripartizione di cui alla  legge  3  agosto  1998,  n.  295,
          limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire  70
          miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000  e
          lire 30 miliardi dall'anno 2001.  I  soggetti  beneficiari,
          ivi compresi  i  destinatari  degli  stanziamenti  previsti
          dall'articolo 3, comma 2, della legge  3  agosto  1998,  n.
          295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo  criteri  e
          modalita' che verranno stabiliti con decreto  del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4  della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  presenta  ogni  anno  una
          relazione al Parlamento  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori; 
              c)  per  l'attuazione  del   programma   decennale   di
          interventi in materia di  ristrutturazione  edilizia  e  di
          ammodernamento   tecnologico   del   patrimonio   sanitario
          pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,
          n.  67,  e  successive  modificazioni,  ivi  compresi   gli
          interventi finalizzati all'adeguamento della  sicurezza  di
          cui al decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e
          successive modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  lire
          1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi  per
          l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001; 
              d) per la  prosecuzione  del  programma  di  interventi
          urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo  I
          del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni
          Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre  mutui,  a
          fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A  tale
          scopo sono  autorizzati  limiti  di  impegno  di  lire  100
          miliardi dall'anno 1999, di  lire  150  miliardi  dall'anno
          2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001; 
              e) per la prosecuzione del programma di  ammodernamento
          e  potenziamento  tecnologico  della  Polizia   di   Stato,
          dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto
          dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (187),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1992,  n.  217,
          sono autorizzati limiti di impegno  quindicennali  di  lire
          108,8 miliardi dall'anno  1999  e  di  lire  67,1  miliardi
          dall'anno 2000; 
              f)  per  le  finalita'  e  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 19 della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  e
          secondo priorita'  stabilite  dal  Ministero  di  grazia  e
          giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui  con  la
          Cassa  depositi  e  prestiti  nell'anno  1999  fino  ad  un
          complessivo importo massimo di lire 800 miliardi.  I  mutui
          eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono  esserlo
          entro l'anno 2003. Per far fronte  al  relativo  onere  per
          capitale ed interessi e' autorizzato il limite  di  impegno
          quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000; 
              g) per la prosecuzione degli interventi per il  sistema
          autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge
          3  agosto  1998,  n.  295,  e  con  i  medesimi  criteri  e
          modalita', sono autorizzati  ulteriori  limiti  di  impegno
          quindicennali di lire 50  miliardi  a  decorrere  dall'anno
          2000 e di lire 20 miliardi a decorrere  dall'anno  2001.  A
          valere su tali risorse la somma di lire 40  miliardi  quale
          limite  di  impegno  quindicennale  e'  riservata  per   la
          costruzione   dell'autostrada   Pedemontana   Veneta    con
          priorita' relativamente al tratto dall'autostrada  A31  tra
          Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza)  all'autostrada  A27,
          tra Treviso e  Spresiano  (Treviso).  La  costruzione  deve
          assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e
          dei corridoi  gia'  previsti  dagli  strumenti  urbanistici
          nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di
          tratti alla libera  percorrenza  del  traffico  locale  per
          assicurare  la  massima  compatibilita'  dell'opera  con  i
          territori attraversati; 
              h). 
              i)  per  la  prosecuzione  degli  interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 2, della legge 23  gennaio  1992,  n.
          32, concernente la  ricostruzione  nelle  zone  terremotate
          della Basilicata e  della  Campania  colpite  dagli  eventi
          sismici del 1980-1982, le  regioni  Basilicata  e  Campania
          sono autorizzate a contrarre mutui  di  durata  ventennale,
          per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di  lire
          a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi  di  lire  a
          decorrere dall'anno 2001.  Il  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato  a
          concorrere con contributi di pari  importo.  A  tale  scopo
          sono autorizzati limiti di impegno ventennali  di  lire  10
          miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001; 
              l) per la contrazione di mutui da  parte  dei  soggetti
          competenti al completamento delle opere di  cui  al  titolo
          VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,  ivi  compresi  il
          pagamento degli oneri di  contenzioso,  e'  autorizzato  il
          limite  di  impegno  ventennale  di  lire  15  miliardi   a
          decorrere  dall'anno  finanziario  2000.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, viene ripartito lo stanziamento tra  i  predetti
          soggetti; 
              m)  per  la  contrazione  di  mutui  da   parte   delle
          amministrazioni  provinciali  e   comunali   al   fine   di
          realizzare opere di edilizia scolastica e'  autorizzato  il
          limite  di  impegno  ventennale  di  lire  30  miliardi   a
          decorrere dall'anno finanziario 2000.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   4
          settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni
          dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
          Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  novembre
          2002, n. 266, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
              «Art.  51.  (Personale   tecnico   impiegato   per   la
          documentazione degli atti) - 1. Quando rileva l'esigenza di
          avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione
          dello Stato per la  documentazione  degli  atti,  nei  casi
          previsti dagli articoli 135 comma 2,  138  comma  2  e  139
          comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta
          al Presidente della Corte di appello perche' provveda  alla
          scelta del personale idoneo. 
              2. Al fine indicato nel comma  1,  il  Ministero  della
          giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie  attribuite
          e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti
          di durata biennale con imprese  o  cooperative  di  servizi
          specialistici. 
              3.  Nell'ambito   della   politica   di   decentramento
          amministrativo e di contenimento della spesa  pubblica,  le
          procedure di cui al comma 2 possono  essere  delegate,  per
          ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello. 
              3-bis. Il Direttore generale delle  risorse  materiali,
          dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui
          al comma 3, individua, sentito il Direttore generale  della
          giustizia penale, gli schemi di contratto di cui  al  comma
          2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del
          costo  medio  di  mercato  di   prestazioni   analoghe   od
          equivalenti,  la  tipologia  ed  il  costo  massimo   delle
          prestazioni.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          6 agosto 1997, n. 452 (Regolamento recante approvazione del
          capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del  D.Lgs.  12
          febbraio  1993,  n.   39,   relativo   alla   locazione   e
          all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche'  alla
          licenza d'uso dei programmi) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)  della
          L. 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 10. -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata   in   vigore   del    presente    decreto,    ogni
          amministrazione,  nell'ambito   delle   proprie   dotazioni
          organiche, individua, sulla base di  specifiche  competenze
          ed  esperienze  professionali,  un  dirigente  generale   o
          equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista,  un
          dirigente  di  qualifica  immediatamente  inferiore,  quale
          responsabile per i sistemi informativi automatizzati. 
              2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1  cura  i
          rapporti   dell'amministrazione   di    appartenenza    con
          l'Autorita' e assume la  responsabilita'  per  i  risultati
          conseguiti nella  medesima  amministrazione  con  l'impiego
          delle  tecnologie   informatiche,   verificati   ai   sensi
          dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai  fini  della  verifica
          dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione  di  cui
          all'art. 20, comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29 , sono attribuiti all'Autorita'. 
              3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
          dirigente   responsabile   per   i   sistemi    informativi
          automatizzati, oltre a contribuire alla  definizione  della
          bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
          mese di febbraio di ogni anno  una  relazione  sullo  stato
          dell'automazione a  consuntivo  dell'anno  precedente,  con
          l'indicazione  delle  tecnologie  impiegate,  delle   spese
          sostenute, delle risorse umane utilizzate  e  dei  benefici
          conseguiti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.    17.    (Strutture    per     l'organizzazione,
          l'innovazione  e  le  tecnologie)   -   1.   Le   pubbliche
          amministrazioni centrali  garantiscono  l'attuazione  delle
          linee    strategiche    per    la    riorganizzazione     e
          digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.
          A tale fine, le  predette  amministrazioni  individuano  un
          unico ufficio  dirigenziale  generale,  fermo  restando  il
          numero  complessivo  di  tali  uffici,   responsabile   del
          coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i
          compiti relativi a: 
              a) coordinamento strategico dello sviluppo dei  sistemi
          informativi, di  telecomunicazione  e  fonia,  in  modo  da
          assicurare anche la coerenza con  gli  standard  tecnici  e
          organizzativi comuni; 
              b)  indirizzo  e  coordinamento  dello   sviluppo   dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
              c)   indirizzo,   pianificazione,    coordinamento    e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
              d)  accesso  dei  soggetti  disabili   agli   strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
              e)  analisi   della   coerenza   tra   l'organizzazione
          dell'amministrazione   e   l'utilizzo   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  al   fine   di
          migliorare la soddisfazione dell'utenza e la  qualita'  dei
          servizi nonche' di ridurre i tempi e  i  costi  dell'azione
          amministrativa; 
              f) cooperazione alla revisione  della  riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
              g)  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio   della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
              h)  progettazione  e  coordinamento  delle   iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
              i) promozione delle iniziative  attinenti  l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  posta  elettronica,   protocollo   informatico,   firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          accessibilita' e fruibilita'. 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter.  DigitPA   assicura   il   coordinamento   delle
          iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le  modalita'
          di cui all'articolo 51.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222. 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  1  e
          dell'articolo  8  della  legge  7  giugno  2000,   n.   150
          (Disciplina  delle   attivita'   di   informazione   e   di
          comunicazione delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) -  Commi
          da 1. a 3. (Omissis). 
              4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di  segreto
          di  Stato,  di   segreto   d'ufficio,   di   tutela   della
          riservatezza  dei  dati  personali  e  in  conformita'   ai
          comportamenti richiesti  dalle  carte  deontologiche,  sono
          considerate attivita' di informazione  e  di  comunicazione
          istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero
          dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: 
              a) l'informazione ai mezzi di comunicazione  di  massa,
          attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; 
              b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,  alle
          collettivita' e ad altri  enti  attraverso  ogni  modalita'
          tecnica ed organizzativa; 
              c) la comunicazione interna realizzata  nell'ambito  di
          ciascun ente. 
              5. - 6. (Omissis)."». 
              «Art. 8. (Ufficio per le relazioni con il  pubblico)  -
          1.  L'attivita'  dell'ufficio  per  le  relazioni  con   il
          pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 
              2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla
          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli
          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti
          criteri: 
              a) garantire l'esercizio dei diritti  di  informazione,
          di accesso e di partecipazione di cui alla legge  7  agosto
          1990, n. 241 , e successive modificazioni; 
              b) agevolare l'utilizzazione  dei  servizi  offerti  ai
          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle
          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione
          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni
          medesime; 
              c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
          telematica e coordinare le reti civiche; 
              d) attuare,  mediante  l'ascolto  dei  cittadini  e  la
          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della
          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte
          degli utenti; 
              e) garantire la reciproca  informazione  fra  l'ufficio
          per le relazioni con  il  pubblico  e  le  altre  strutture
          operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli  uffici  per
          le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 
              3. Negli  uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico
          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili
          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione
          collettiva.».