Art. 7 Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi; b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova: indirizzo e coordinamento delle attivita' degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: a) in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformita' di indirizzo e omogeneita' organizzativa; b) attivita' ispettiva; c) rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi alla qualita' di autorita' centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione europea in collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale; attivita' inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.
Note all'art. 7: - Per l'articolo 16 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.