Art. 7 
 
        Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' 
 
  1. Il  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di  comunita'
esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali  di  cui
all'articolo 16, comma 3, lettera  d),  del  decreto  legislativo,  e
quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e  la  messa  alla  prova
degli adulti. 
  2. Per l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  sono
istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con  le  competenze
di seguito indicate: 
    a)  Direzione  generale  del  personale,  delle  risorse  e   per
l'attuazione dei provvedimenti del  giudice  minorile:  assunzione  e
gestione  del  personale  dirigenziale  e  non   dirigenziale   della
giustizia minorile; assunzione e gestione del personale  dei  servizi
sociali  per  l'esecuzione  penale  esterna;   relazioni   sindacali;
provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal  servizio
con privazione della retribuzione per piu' di dieci  giorni  e  tutti
gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo  della  struttura
non ha  qualifica  dirigenziale;  esecuzione  dei  provvedimenti  del
giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della
devianza, convenzioni, consulenze,  rapporti  con  gli  enti  locali,
finalizzati all'attivita' trattamentale; organizzazione  dei  servizi
per  l'esecuzione  dei   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria
minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b),
progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi; 
    b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di  messa
alla prova: indirizzo e coordinamento delle  attivita'  degli  uffici
territoriali competenti in  materia  di  esecuzione  penale  esterna;
rapporti con la magistratura di sorveglianza  e  ordinaria,  con  gli
enti locali e gli altri enti  pubblici,  con  gli  enti  privati,  le
organizzazioni  del  volontariato,  del  lavoro  e   delle   imprese,
finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 
  3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: 
    a) in raccordo  con  il  Capo  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria,    programmazione,    pianificazione    e    controllo
dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformita' di indirizzo e
omogeneita' organizzativa; 
    b) attivita' ispettiva; 
    c) rapporti con le  autorita'  giudiziarie  italiane  ed  estere;
adempimenti connessi alla qualita' di autorita' centrale prevista  da
convenzioni  internazionali,  regolamenti  e  direttive   dell'Unione
europea in collaborazione con l'Ufficio legislativo e  con  l'Ufficio
per  il  coordinamento   dell'attivita'   internazionale;   attivita'
inerenti la  nomina  dei  componenti  esperti  dei  tribunali  per  i
minorenni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'articolo 16 del citato decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.