Art. 3 
 
                        Proposte concorrenti 
 
  1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola  "procedura"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e proposte concorrenti"; 
    b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" e'  sostituita
con la seguente "centoventi"; 
    c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi
alla  presentazione  della   domanda   di   cui   all'articolo   161,
rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti  dalla
situazione  patrimoniale  depositata  ai  sensi  dell'articolo   161,
secondo  comma,  lettera  a),   possono   presentare   una   proposta
concorrente di concordato preventivo e il relativo  piano  non  oltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del  computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano  i  crediti
della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da
questa controllate e di quelle  sottoposte  a  comune  controllo.  La
relazione di  cui  al  comma  terzo  dell'articolo  161  puo'  essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti  che  non  siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e  puo'
essere omessa qualora non ve ne siano. 
  Le proposte di  concordato  concorrenti  sono  ammissibili  se  non
risulta che la  proposta  di  concordato  del  debitore  assicura  il
pagamento, ancorche' dilazionato, di almeno  il  quaranta  per  cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta  puo'  prevedere
l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di  societa'  per
azioni o a responsabilita' limitata, puo'  prevedere  un  aumento  di
capitale della societa' con  esclusione  o  limitazione  del  diritto
d'opzione. 
  I creditori che presentano una proposta di  concordato  concorrente
hanno diritto di  voto  sulla  medesima  solo  se  collocati  in  una
autonoma classe. 
  Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori
essa, prima di essere comunicata ai creditori ai  sensi  del  secondo
comma dell'articolo 171,  deve  essere  sottoposta  al  giudizio  del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.". 
  2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale
fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la  congruita'
della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di
riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di  proposte
concorrenti,  sulla  base  delle  scritture   contabili   e   fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione  rilevante
in  suo  possesso.  In  ogni  caso  si  applica  il  divieto  di  cui
all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. 
  La disciplina di cui al terzo comma si applica  anche  in  caso  di
richieste, da parte di creditori o di terzi,  di  informazioni  utili
per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis". 
  3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "dieci"   e'
sostituita con la seguente: "quarantacinque"; 
    b) dopo il primo comma e' aggiunto il  seguente:  "  Qualora  nel
termine di cui al quarto comma  dell'articolo  163  siano  depositate
proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce  in  merito
ad esse con relazione integrativa  da  depositare  in  cancelleria  e
comunicare ai creditori, con le modalita' di  cui  all'articolo  171,
secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola,  una  particolareggiata
comparazione  tra  tutte  le  proposte  depositate.  Le  proposte  di
concordato, ivi compresa  quella  presentata  dal  debitore,  possono
essere modificate fino a  quindici  giorni  prima  dell'adunanza  dei
creditori.  Analoga  relazione  integrativa  viene  redatta   qualora
emergano informazioni  che  i  creditori  devono  conoscere  ai  fini
dell'espressione del voto.". 
  4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole  "e
quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi  dell'articolo
163, comma quarto."; 
    b) il secondo comma e' soppresso; 
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: " Ciascun creditore
puo' esporre le ragioni  per  le  quali  non  ritiene  ammissibili  o
convenienti le proposte di concordato e sollevare  contestazioni  sui
crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali
non  ritiene  ammissibili   o   fattibili   le   eventuali   proposte
concorrenti."; 
    d)  dopo  il  quarto  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "  Sono
sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte  presentate
dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste  ultime,  l'ordine
temporale del loro deposito.". 
  5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:
"Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato  ai  sensi
dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata  la  proposta
che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi  al
voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in  caso  di
parita' fra proposte  di  creditori,  quella  presentata  per  prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti poste  al  voto  sia  stata
approvata con le maggioranze di cui al primo e  secondo  periodo  del
presente comma, il giudice delegato, con decreto  da  adottare  entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma  dell'articolo  178,
rimette al voto la sola proposta che  ha  conseguito  la  maggioranza
relativa dei crediti ammessi al voto,  fissando  il  termine  per  la
comunicazione ai creditori  e  il  termine  a  partire  dal  quale  i
creditori, nei venti giorni  successivi,  possono  far  pervenire  il
proprio dissenso con le modalita' previste dal predetto articolo.  In
ogni caso si applicano  il  primo  e  secondo  periodo  del  presente
comma."; 
    b) al quarto comma, dopo le parole "quarto grado," sono  aggiunte
le seguenti: "la societa' che controlla  la  societa'  debitrice,  le
societa'  da  questa  controllate  e  quelle  sottoposte   a   comune
controllo, nonche'". 
  6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  dopo
il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore e' tenuto  a
compiere ogni atto necessario a  dare  esecuzione  alla  proposta  di
concordato presentata da uno o  piu'  creditori,  qualora  sia  stata
approvata e omologata. 
  Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi  che  il  debitore
non sta  provvedendo  al  compimento  degli  atti  necessari  a  dare
esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il  compimento,
deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale,  sentito  il
debitore,  puo'  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti. 
  Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e
omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi  o  le
omissioni da  parte  del  debitore,  mediante  ricorso  al  tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo'
chiedere al tribunale  di  attribuire  al  commissario  giudiziale  i
poteri necessari a provvedere in luogo  del  debitore  al  compimento
degli atti a questo richiesti. 
  Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti
in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale,  puo'
revocare  l'organo  amministrativo,  se  si  tratta  di  societa',  e
nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata  del  suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto  necessario
a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso,  qualora  tale
proposta preveda un aumento del capitale  sociale  del  debitore,  la
convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad  oggetto
la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto  nella
stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo
182, i compiti di amministratore giudiziario  possono  essere  a  lui
attribuiti.".