Art. 4 Integrazione del contenuto della proposta di concordato 1. All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.".