Art. 4 
 
       Integrazione del contenuto della proposta di concordato 
 
  1. All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono
aggiunte le seguenti: «; in ogni  caso,  la  proposta  deve  indicare
l'utilita' specificamente individuata  ed  economicamente  valutabile
procurata in favore di ciascun creditore.".