Art. 6 
 
 
                 Funzioni del Ministero dell'interno 
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto  il
Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di  ciascuna  regione,
un Comitato tecnico regionale (CTR). 
  2. Il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  Vigili  del  Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione  e
Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano
nazionale di ispezioni di cui  all'articolo  27,  comma  3,  per  gli
stabilimenti di soglia superiore e coordina la  programmazione  delle
ispezioni ordinarie predisposta dai CTR. 
  3. Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore: 
  a) effettua le istruttorie sui rapporti di  sicurezza  e  adotta  i
provvedimenti conclusivi; 
  b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27
e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; 
  c) applica, tramite la Direzione  regionale  o  interregionale  dei
Vigili del  fuoco,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'articolo 28; 
  d)  fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare le informazioni necessarie per gli  adempimenti
di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13. 
  4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce  un  parere  tecnico  di
compatibilita' territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorita'
competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i  pareri
tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di  pianificazione,
come previsto all'articolo 22. 
  5. Il CTR, in  accordo  con  la  regione  o  il  soggetto  da  essa
designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti  Enti
territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi  di  stabilimenti
soggetti ad effetto domino e le aree  ad  elevata  concentrazione  di
stabilimenti  e  provvede  ai  relativi  adempimenti,  come  previsto
all'articolo 19. 
  6. Il Prefetto competente per  territorio  predispone  i  piani  di
emergenza  esterna  per  gli  stabilimenti  di  soglia  superiore  ed
inferiore e ne dispone l'attuazione,  secondo  quanto  previsto  agli
articoli 21 e 25.