Art. 6 
 
         Accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria 
 
  1. L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai  fini
dell'esercizio del trasporto ferroviario, e' consentito a  condizione
che ciascuna impresa ferroviaria dimostri: 
  a)  il  possesso  della  licenza  corrispondente  al  servizio   da
prestare; 
  b) il possesso del certificato di sicurezza,  di  cui  all'articolo
10,  rilasciato  dall'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
ferrovie, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; 
  c) di aver concluso, in base al  diritto  pubblico  o  privato,  la
stipula  del  contratto  di  utilizzo  dell'infrastruttura   di   cui
all'articolo 25. Le condizioni alla base di tale contratto  sono  non
discriminatorie  e  trasparenti  e  sono  pubblicate  nel   prospetto
informativo della rete. 
  2.  Le  imprese  che  intendono   effettuare   servizi   ferroviari
passeggeri  aventi  esclusivamente   origine   e   destinazione   nel
territorio nazionale, devono possedere, oltre a quanto  riportato  al
comma 1, lettere b) e c) , la licenza  nazionale  passeggeri  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera q). 
  3. Per il  solo  svolgimento  di  servizi  di  trasporto  nazionale
passeggeri a committenza pubblica, in alternativa a  quanto  disposto
al comma 2,  le  imprese  devono  possedere,  in  aggiunta  a  quanto
previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera r). 
  4. In sede di stipula dei contratti previsti al  comma  1,  lettera
c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che  l'impresa
ferroviaria sia in possesso di una  licenza  rilasciata  dallo  Stato
italiano o da altro Stato membro dell'Unione. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162,  si
          veda nelle note alle premesse.