Art. 7 Licenza 1. Possono chiedere il rilascio della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui attivita' principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto su ferrovia, che sono in grado di dimostrare, gia' prima di iniziare l'attivita', i requisiti in materia di onorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale, nonche' di copertura della propria responsabilita' civile secondo quanto prescritto all'articolo 8. 2. L'istanza per il rilascio della licenza e' soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente, indica la tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare ed e' firmata dal rappresentante legale dell'impresa. 3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi alle procedure operative per il rilascio della licenza, pubblicate dall'autorita' competente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a produrre, a corredo dell'istanza, la documentazione completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. 4. La licenza e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al comma 3, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il rigetto della richiesta deve essere motivato. 5. Del rilascio della licenza e' fatta comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea, secondo le modalita' contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Per la licenza nazionale passeggeri si deroga alla comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea. 6. Avverso le decisioni adottate dalla autorita' preposta al rilascio delle licenze e' possibile proporre ricorso giurisdizionale. 7. Le imprese richiedenti sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e modifica della licenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalita' del pagamento e l'ammontare del diritto di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note all'art. 7: Il regolamento 2015/171 del 4 febbraio 2015, e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2015, n. L 29. Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse. Il decreto ministeriale 28 maggio 2009 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2009, n 142.