Art. 3 
 
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche  in  materia  di
  impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di  navi.
  Caso EU Pilot 5301/13/CNCT 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,
sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  Per  le  stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi   e'
rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito
favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti  gli  apparati
di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di  natura
obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza  della
vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio
di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati  ai
servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non  devono
essere  elencati  nella  licenza.  L'offerta  di   un   servizio   di
comunicazione  elettronica  al  pubblico  per   mezzo   di   apparati
facoltativi che vanno ad interfacciarsi  con  una  rete  pubblica  e'
soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale  per  servizi
di comunicazione elettronica. 
  2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio,  anche
contabile, dei soli  apparati  di  radiocomunicazione  obbligatori  e
facoltativi per la salvaguardia della vita umana  in  mare,  previsti
dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza  e
navigazione,   e'   affidato   a   imprese   titolari   di   apposita
autorizzazione  generale,  rilasciata  dal  Ministero,   sentito   il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nella  quale  sono
definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il   testo   dell'articolo   183   del   codice   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1
          agosto 2003,n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
          settembre  2003,  n.  214,  S.O.,  come  modificato   dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art.  183   (Impianto   ed   esercizio   di   stazioni
          radioelettriche a bordo di navi).  -  1.  Per  le  stazioni
          radioelettriche  a  bordo  delle  navi  e'  rilasciata  dal
          Ministero  l'autorizzazione  all'esercizio,  previo   esito
          favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti  gli
          apparati  di   radiocomunicazione   o   di   ausilio   alle
          radiocomunicazioni di natura  obbligatoria  e  facoltativa,
          strettamente legati alla  sicurezza  della  vita  umana  in
          mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio  di
          cui all'articolo 160.  Soltanto  gli  apparati  facoltativi
          legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una  rete
          pubblica  non  devono  essere   elencati   nella   licenza.
          L'offerta di un servizio di  comunicazione  elettronica  al
          pubblico per mezzo di apparati  facoltativi  che  vanno  ad
          interfacciarsi  con  una  rete  pubblica  e'  soggetta   al
          conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi  di
          comunicazione elettronica. 
              2.  Per  determinate  classi  di  navi,  l'impianto   e
          l'esercizio,  anche  contabile,  dei   soli   apparati   di
          radiocomunicazione  obbligatori  e   facoltativi   per   la
          salvaguardia della  vita  umana  in  mare,  previsti  dalla
          normativa  internazionale  e  nazionale   in   materia   di
          sicurezza e navigazione, e' affidato a imprese titolari  di
          apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
          sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di
          tale servizio. 
              3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2,
          e che non effettuano servizio di  corrispondenza  pubblica,
          l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche  e'
          affidato all'armatore.".