Art. 5 
 
Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei  fornitori
  di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura  di  infrazione
  n. 2013/4020 
 
  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 34: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la copertura dei  costi  amministrativi  sostenuti  per  le
attivita'  di  competenza  del  Ministero,  la  misura  dei   diritti
amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10»; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi  complessivamente
sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di
vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  in  proporzione  ai  ricavi  maturati  dalle
imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o  della
concessione di diritti d'uso. 
  2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  e  l'Autorita'  pubblicano   annualmente   i   costi
amministrativi sostenuti per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1  e
l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente,
dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra  l'importo
totale dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono  apportate
opportune rettifiche»; 
    b) all'allegato n. 10: 
      1) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al  comma
1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di  autorizzazione
generale per l'installazione e la  fornitura  di  reti  pubbliche  di
comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze,
e le imprese titolari di autorizzazione generale  per  l'offerta  del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello
offerto in luoghi presidiati  mediante  apparecchiature  terminali  o
attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento
di  un  contributo  annuo,  compreso   l'anno   dal   quale   decorre
l'autorizzazione  generale.  Tale  contributo,  che  per   gli   anni
successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  anche  nel  caso  di
rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre  dell'anno
precedente, e' determinato nei seguenti importi: 
    a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 
  1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 
  2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 64.000 euro; 
  3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a  1  milione  di
abitanti: 32.000 euro; 
  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 
  5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a  utenti
finali in numero pari o inferiore  a  50.000:  500  euro  ogni  mille
utenti. Il numero degli utenti e' calcolato  sul  quantitativo  delle
linee attivate a ciascun utente finale; 
    b) nel caso di fornitura di servizio  telefonico  accessibile  al
pubblico: 
  1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 
  2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 32.000 euro; 
  3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a  1  milione  di
abitanti: 12.500 euro; 
  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 
  5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a  utenti
finali in numero pari o inferiore  a  50.000:  300  euro  ogni  mille
utenti. Il numero degli utenti e' calcolato  sul  quantitativo  delle
risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale; 
    c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni  mobili  e
personali, salvo il caso in cui il contributo sia  stato  determinato
in una procedura di selezione competitiva o comparativa: 
  1) per le imprese che erogano il servizio a  un  numero  di  utenti
pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti; 
  2) per le imprese che erogano il servizio ad un  numero  di  utenti
superiore a 50.000: 75.500 euro; 
    d) nel caso di fornitura, anche  congiuntamente,  di  servizi  di
rete o di comunicazione elettronica via satellite: 
  1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro; 
  2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 
  3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»; 
    2) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art.  1-bis  (Diritti  amministrativi  in  materia  di  tecnologia
digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare  la  copertura  degli
oneri di cui  all'articolo  34,  comma  1,  del  Codice,  le  imprese
titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di  operatore  di
rete televisiva in  tecnologia  digitale  terrestre  sono  tenute  al
pagamento  annuo,  compreso  l'anno  a  partire  dal  quale   decorre
l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato  sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale
contributo, che per gli anni successivi a  quello  del  conseguimento
dell'autorizzazione deve  essere  versato  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, anche nel caso di  rinuncia  qualora  inviata  in  data
successiva al 31 dicembre dell'anno precedente,  e'  determinato  nei
seguenti importi nel caso di fornitura di  reti  televisive  digitali
terrestri: 
  a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; 
  b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a  50  milioni
di abitanti: 25.000 euro; 
  c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a  30  milioni
di abitanti: 18.000 euro; 
  d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di
abitanti: 9.000 euro; 
  e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni  di
abitanti: 3.000 euro; 
  f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a  1  milione  di
abitanti: 600 euro; 
  g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»; 
    3) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). -
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita'  di
operatore di rete televisiva in  tecnologia  digitale  terrestre  per
l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti  in  ponte
radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per
ogni collegamento monodirezionale: 
  a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; 
  b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore  pari
o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; 
  c) euro 8 per ogni MHz nella  gamma  di  frequenza  tra  un  valore
inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; 
  d) euro 16 per ogni MHz nella gamma  di  frequenza  inferiore  a  6
GHz». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il   testo   dell'articolo   34   del   codice    delle
          comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  citato   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art.  34  (Diritti  amministrativi).  -  1.  Oltre  ai
          contributi di cui all'articolo 35, possono  essere  imposti
          alle  imprese  che  forniscono  reti  o  servizi  ai  sensi
          dell'autorizzazione  generale  o  alle  quali  sono   stati
          concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano
          complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti  per
          la gestione, il controllo e l'applicazione  del  regime  di
          autorizzazione  generale,  dei  diritti  di  uso  e   degli
          obblighi specifici di cui all'articolo  28,  comma  2,  ivi
          compresi  i  costi  di  cooperazione   internazionale,   di
          armonizzazione  e  di  standardizzazione,  di  analisi   di
          mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni  e
          di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di
          applicazione  del  diritto  derivato  e   delle   decisioni
          amministrative, ed in particolare di decisioni  in  materia
          di accesso e  interconnessione.  I  diritti  amministrativi
          sono imposti alle singole imprese  in  modo  proporzionato,
          obiettivo   e   trasparente   che   minimizzi    i    costi
          amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 
              2. Per la copertura dei costi amministrativi  sostenuti
          per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei
          diritti amministrativi di cui al  comma  1  e'  individuata
          nell'allegato n. 10. 
              2-bis.  Per  la  copertura  dei  costi   amministrativi
          complessivamente sostenuti per l'esercizio  delle  funzioni
          di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle
          controversie  e  sanzionatorie   attribuite   dalla   legge
          all'Autorita' nelle materie di cui al comma  1,  la  misura
          dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  proporzione  ai  ricavi
          maturati   dalle   imprese    nelle    attivita'    oggetto
          dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti
          d'uso. 
              2-ter. Il  Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  e  l'Autorita'  pubblicano
          annualmente  i  costi  amministrativi  sostenuti   per   le
          attivita' di cui al comma 1  e  l'importo  complessivo  dei
          diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi  2  e
          2-bis. In base  alle  eventuali  differenze  tra  l'importo
          totale  dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono
          apportate opportune rettifiche." 
              Il testo dell'articolo 1 dell'Allegato  10  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo 1 agosto 2003, n. 259, gia' citato  nelle  note
          all'articolo 3, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              "Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) - Determinazione dei
          diritti   amministrativi   e   dei   contributi   di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice 
              Art. 1. Diritti amministrativi 
              1. Al fine di assicurare la copertura  degli  oneri  di
          cui al comma 1 dell'articolo  34  del  Codice,  le  imprese
          titolari di autorizzazione generale per  l'installazione  e
          la fornitura di reti pubbliche di  comunicazioni,  comprese
          quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le  imprese
          titolari  di  autorizzazione  generale  per  l'offerta  del
          servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione
          di   quello   offerto   in   luoghi   presidiati   mediante
          apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte
          telefoniche, sono tenute  al  pagamento  di  un  contributo
          annuo, compreso l'anno dal quale  decorre  l'autorizzazione
          generale. Tale contributo, che per gli  anni  successivi  a
          quello del conseguimento  dell'autorizzazione  deve  essere
          versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso
          di rinuncia  qualora  inviata  in  data  successiva  al  31
          dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei  seguenti
          importi: 
                a)  nel  caso  di  fornitura  di  reti  pubbliche  di
          comunicazioni: 
              1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 
              2) su un territorio avente piu' di 1 milione e  fino  a
          10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 
              3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino  a  1
          milione di abitanti: 32.000 euro; 
              4) su un territorio avente  fino  a  200.000  abitanti:
          17.000 euro; 
              5)   per   le   imprese   che   erogano   il   servizio
          prevalentemente a utenti finali in numero pari o  inferiore
          a 50.000: 500 euro  ogni  mille  utenti.  Il  numero  degli
          utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a
          ciascun utente finale; 
                b) nel  caso  di  fornitura  di  servizio  telefonico
          accessibile al pubblico: 
              1) sull'intero territorio nazionale:75.500 euro; 
              2) su un territorio avente piu' di 1 milione e  fino  a
          10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 
              3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino  a  1
          milione di abitanti:12.500 euro; 
              4) su un territorio avente  fino  a  200.000  abitanti:
          6.400 euro; 
              5)   per   le   imprese   che   erogano   il   servizio
          prevalentemente a utenti finali in numero pari o  inferiore
          a 50.000: 300 euro  ogni  mille  utenti.  Il  numero  degli
          utenti e'  calcolato  sul  quantitativo  delle  risorse  di
          numerazione attivate a ciascun utente finale; 
                c)  nel   caso   di   fornitura   del   servizio   di
          comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in  cui  il
          contributo  sia  stato  determinato  in  una  procedura  di
          selezione competitiva o comparativa: 
              1) per le imprese che erogano il servizio a  un  numero
          di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni  mille
          utenti; 
              2) per le imprese che erogano il servizio ad un  numero
          di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro; 
                d) nel caso di fornitura,  anche  congiuntamente,  di
          servizi  di  rete  o  di  comunicazione   elettronica   via
          satellite: 
              1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro; 
              2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 
              3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. 
              2. Le imprese titolari  di  un'autorizzazione  generale
          per l'offerta  al  pubblico  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma  1,
          sono tenute al pagamento  annuo,  compreso  l'anno  in  cui
          l'autorizzazione generale  decorre,  di  un  contributo  di
          600,00 euro  per  ciascuna  sede  in  cui  sono  installate
          apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
          offerto. 
              3.  A  fini  della  determinazione  del  numero   delle
          stazioni componenti una rete VSAT  non  si  considerano  le
          stazioni trasportabili destinate a sostituire  le  stazioni
          fisse in situazioni di emergenza. 
              4. Al fine di consentire l'effettuazione dei  controlli
          amministrativi e  le  verifiche  tecniche,  i  titolari  di
          autorizzazioni generali  sono  tenuti,  sulla  base  di  un
          ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al  personale
          incaricato di svolgere tali compiti alle sedi  ed  ai  siti
          oggetto del controllo.".