Art. 6 Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO 1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonche'» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria,».
Note all'art. 6: Il testo del comma 12 dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O. come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 38 (Limiti di affollamento). - (Omissis). 12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonche',a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita' europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo. (Omissis).".