Art. 9 
 
Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e  ai  circuiti  «tutto
           compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094 
 
  1. Al codice della normativa  statale  in  tema  di  ordinamento  e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, comma 2: 
  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  ogni  caso  i
contratti  di  turismo  organizzato   sono   assistiti   da   polizze
assicurative o garanzie bancarie che, per i  viaggi  all'estero  e  i
viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono,
nei  casi   di   insolvenza   o   fallimento   dell'intermediario   o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»; 
  2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «L'obbligo,  per
l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o  fornire
le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1º gennaio 2016.»; 
  3) il secondo periodo e' soppresso; 
    b) l'articolo 51 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  2. Per  i  contratti  di  vendita  dei  pacchetti  turistici,  come
definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua  ad
applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di  cui
al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le
istanze di rimborso relative a contratti  di  vendita  dei  pacchetti
turistici  stipulati  entro  il  31  dicembre  2015   devono   essere
presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui  si
e' concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite
fino ai  limiti  della  capienza  del  Fondo  nazionale  di  garanzia
previsto dal  citato  articolo  51  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 79  del  2011,  e  successive  modificazioni,  la  cui
gestione liquidatoria e' assicurata dall'amministrazione competente. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'articolo 50 del  decreto  legislativo  23
          maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in  tema
          di ordinamento e mercato del turismo a norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
          della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
          multiproprieta', contratti  relativi  ai  prodotti  per  le
          vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di
          scambio), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  giugno
          2011, n. 129, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art.  50  (Assicurazione).  -  1.  L'organizzatore   e
          l'intermediario  devono  essere  coperti  da  contratto  di
          assicurazione per la responsabilita' civile  a  favore  del
          turista per il risarcimento dei danni di cui agli  articoli
          44, 45 e 47. 
              2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono
          assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie  che,
          per  i  viaggi  all'estero  e  i  viaggi  che  si  svolgono
          all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi  di
          insolvenza    o     fallimento     dell'intermediario     o
          dell'organizzatore, il  rimborso  del  prezzo  versato  per
          l'acquisto del pacchetto turistico e il  rientro  immediato
          del   turista.    L'obbligo,    per    l'organizzatore    e
          l'intermediario, di  stipulare  le  polizze  o  fornire  le
          garanzie di cui al primo periodo  decorre  dal  1°  gennaio
          2016. 
              3.  Gli  organizzatori  e  gli   intermediari   possono
          costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee  a
          provvedere collettivamente, anche mediante la  costituzione
          di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al
          comma 2. Le finalita' del  presente  comma  possono  essere
          perseguite anche mediante  il  coinvolgimento  diretto  nei
          consorzi e nelle  altre  forme  associative  di  imprese  e
          associazioni di categoria del settore  assicurativo,  anche
          prevedendo forme di riassicurazione. 
              4. L'obbligo, di cui al comma 1, non  sussiste  per  il
          prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea  che  si
          stabilisce  sul  territorio  nazionale  se  sussistono   le
          condizioni di cui all' articolo 33 del decreto  legislativo
          26 marzo 2010, n. 59. 
              5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri  puo'
          chiedere agli interessati il rimborso, totale  o  parziale,
          delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio  delle
          persone che, all'estero, si siano esposte  deliberatamente,
          salvi  giustificati  motivi  correlati   all'esercizio   di
          attivita' professionali,  a  rischi  che  avrebbero  potuto
          conoscere con l'uso della normale diligenza. 
              6. E' fatta salva la facolta' di stipulare anche  altre
          polizze assicurative di assistenza al turista.". 
              Il  testo   dell'articolo   51   del   citato   decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79, abrogato dalla  presente
          legge a decorrere 1° gennaio 2016, cosi' recita: 
              "Art. 51 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. Presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
          sviluppo e la competitivita' del  turismo  opera  il  fondo
          nazionale  di  garanzia,  per  consentire,   in   caso   di
          insolvenza   o    di    fallimento    del    venditore    o
          dell'organizzatore, il rimborso del prezzo  versato  ed  il
          rimpatrio del consumatore nel caso  di  viaggi  all'estero,
          nonche' per fornire una immediata disponibilita'  economica
          in  caso  di  rientro   forzato   di   turisti   da   Paesi
          extracomunitari in occasione  di  emergenze,  imputabili  o
          meno al comportamento dell'organizzatore. 
              2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al  comma  1,
          e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per  cento
          dell'ammontare del premio delle  polizze  di  assicurazione
          obbligatoria di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  che  e'
          versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale  stipula
          di contratti assicurativi in favore del fondo stesso. 
              3. Il fondo interviene, per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla  quota
          cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 
              4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad
          alcun  termine  di  decadenza,  fatta  salva  comunque   la
          prescrizione del diritto al rimborso. 
              5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
          confronti del soggetto inadempiente. 
              6. Le modalita' di  gestione  e  di  funzionamento  del
          fondo sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il Ministero dello sviluppo economico.".