Art. 10 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli  pirotecnici
conformi. 
  2. Prima di immettere  un  articolo  pirotecnico  sul  mercato  gli
importatori   assicurano   che   il   fabbricante   abbia    eseguito
l'appropriata procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui
all'articolo 17, comma 3. Essi assicurano che  il  fabbricante  abbia
preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia  apposta
sull'articolo pirotecnico,  che  quest'ultimo  sia  accompagnato  dai
documenti prescritti,  e  che  il  fabbricante  abbia  rispettato  le
prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e  6.  L'importatore,  se
ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico  non  sia
conforme all'allegato  I,  non  immette  l'articolo  pirotecnico  sul
mercato fino a quando non sia stato reso  conforme.  Inoltre,  quando
l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne  informa
il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato. 
  3. Gli importatori indicano sull'articolo  pirotecnico,  in  lingua
italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale  registrata
o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al  quale  possono
essere   contattati   oppure,   ove   cio'   non    sia    possibile,
sull'imballaggio o in un documento di  accompagnamento  dell'articolo
pirotecnico. 
  4. Gli importatori  garantiscono  che  l'articolo  pirotecnico  sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza  in  lingua
italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari  di
qualunque  etichettatura,  devono  essere  chiare,  comprensibili   e
intelligibili. 
  5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'articolo  pirotecnico
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettano a rischio la sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati dall'articolo pirotecnico, gli importatori  eseguono,  per
proteggere la sicurezza dei consumatori, e su  richiesta  debitamente
giustificata dell'autorita' di sorveglianza del mercato, una prova  a
campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul  mercato,
esaminano i reclami,  gli  articoli  pirotecnici  non  conformi  e  i
richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se  del
caso, un registro degli stessi e informano  i  distributori  di  tale
monitoraggio. 
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  articolo  pirotecnico,  per
ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'articolo  pirotecnico  presenti  un  rischio,  gli  importatori  ne
informano immediatamente l'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,
nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno  messo
a disposizione  sul  mercato  l'articolo  pirotecnico,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  8. Per un periodo di  dieci  anni  dalla  data  in  cui  l'articolo
pirotecnico e' stato immesso sul mercato gli  importatori  mantengono
la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita'  di
vigilanza del mercato; garantiscono inoltre  che,  su  richiesta,  la
documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 
  9. Gli importatori, a seguito di una  richiesta  dell'autorita'  di
sorveglianza del mercato,  forniscono  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione, in formato cartaceo  o  elettronico,  necessarie  per
dimostrare  la  conformita'  dell'articolo  pirotecnico  al  presente
decreto,  in  lingua  italiana.  Gli  importatori  cooperano  con  la
medesima autorita', su richiesta, a qualsiasi azione  intrapresa  per
eliminare i rischi presentati  dagli  articoli  pirotecnici  da  essi
immessi sul mercato.