Art. 11 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. Quando  mettono  un  articolo  pirotecnico  a  disposizione  sul
mercato,  i  distributori  applicano  con  la  dovuta  diligenza   le
prescrizioni del presente decreto. 
  2. Prima di mettere un  articolo  pirotecnico  a  disposizione  sul
mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia
accompagnato   dalla   documentazione   necessaria,   nonche'   dalle
istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana  e
che  il  fabbricante  e  l'importatore  si  siano   conformati   alle
prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6,  e
all'articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo  di
ritenere  che  un  articolo  pirotecnico  non   sia   conforme   alle
prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo  pirotecnico
a disposizione sul mercato fino a quando  esso  non  sia  stato  reso
conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio,  il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre  l'articolo  pirotecnico
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettano a rischio la sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla presente direttiva si assicurano  che  siano  prese  le
misure correttive  necessarie  per  rendere  conforme  tale  articolo
pirotecnico,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.
Inoltre,  qualora  l'articolo  pirotecnico  presenti  un  rischio,  i
distributori ne informano immediatamente l'autorita' di  sorveglianza
del mercato, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui
hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  l'articolo  pirotecnico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi
di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato,  forniscono
tutte le informazioni e la  documentazione,  in  formato  cartaceo  o
elettronico, necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorita', su
loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i  rischi
presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul
mercato. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti,  di
cui  all'articolo  47  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
nonche' agli altri soggetti autorizzati  alla  vendita  dei  medesimi
prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di
esecuzione del predetto testo unico, approvato con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
          nelle note all'art. 5. 
              Il testo dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio  1940,
          n. 635, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 98. 
              Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei
          prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo  B
          e  gruppo  C,  e'  richiesto  il  possesso  delle  relative
          autorizzazioni  di  cui   alla   legge   ed   al   presente
          regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo  I,  n.  3,
          dell'allegato C al presente regolamento. 
              Per  la  fabbricazione  ed  il  deposito  dei  prodotti
          esplodenti  della  categoria  5)  gruppo  D,  si  applicano
          rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e  IV
          dell'allegato B al presente regolamento.  Per  le  relative
          attivita' di detenzione, vendita,  acquisto,  trasporto  ed
          impiego degli stessi prodotti  esplodenti  della  categoria
          5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni  di  cui
          alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. 
              Per la fabbricazione dei prodotti  esplodenti  della  V
          categoria,  gruppo  E,  fatta  eccezione  per  i  manufatti
          pirotecnici,  le   cartucce   per   strumenti   tecnici   e
          industriali,  le  cartucce  a  salve  e  gli  inneschi,  si
          applicano  le  prescrizioni   di   cui   al   capitolo   II
          dell'allegato   B   al   presente   regolamento.   Per   la
          fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per
          strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a  salve  e
          degli inneschi, comunque appartenenti  alla  categoria  5),
          gruppo E, si applicano le  prescrizioni  del  capitolo  III
          dell'allegato B al presente regolamento.  Per  le  relative
          attivita'  di  deposito,  detenzione,  vendita,   acquisto,
          trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti
          esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste
          le  autorizzazioni  di  cui  alla  legge  ed  al   presente
          regolamento di esecuzione. 
              Non e' richiesta la licenza per la  minuta  vendita  di
          esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo  VI
          dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e
          la vendita di manufatti della  categoria  5),  gruppo  D  e
          gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg  25  netti  di
          manufatti  della  categoria  5),  gruppo  D   e   fino   al
          quantitativo massimo di kg  10  netti  di  manufatti  della
          categoria  5),  gruppo  E,  purche'  contenuti  nelle  loro
          confezioni originali.".