Art. 13 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia  e  alle
autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta: 
  a) qualsiasi operatore economico che abbia  fornito  loro  articoli
pirotecnici; 
  b) qualsiasi  operatore  economico  cui  abbiano  fornito  articoli
pirotecnici. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci  anni  dal
momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un
periodo di dieci  anni  dal  momento  in  cui  essi  abbiano  fornito
articoli pirotecnici.