Art. 14 Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplodente attivo, nonche' le modalita' di trasferimento. 2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, al prefetto del luogo di partenza dei materiali. 3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 14: Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 5.