Art. 7 
 
 
                           Tracciabilita' 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  tracciabilita'   degli   articoli
pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di
registrazione  assegnato  dall'organismo  notificato  che  esegue  la
valutazione di conformita' ai sensi dell'articolo  17,  comma  3.  La
numerazione e' realizzata in base  a  un  sistema  uniforme  definito
dalla Commissione dell'Unione europea. 
  2.  I  fabbricanti  e  gli  importatori  conservano  i  numeri   di
registrazione degli articoli pirotecnici che mettono  a  disposizione
sul mercato e,  su  richiesta  motivata,  rendono  tali  informazioni
disponibili agli organi di polizia e alle autorita'  di  sorveglianza
del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.