Art. 9 
 
 
         Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli 
 
  1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta  le
informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il  nome
e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e
il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e,  se  del  caso,  le
istruzioni in materia di sicurezza. 
  2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli  non  presenta  spazio
sufficiente per soddisfare i requisiti di  etichettatura  di  cui  al
comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 
  3. Agli  utilizzatori  professionali  deve  essere  fornita,  nella
lingua da loro richiesta, una scheda con  i  dati  di  sicurezza  per
l'articolo pirotecnico  per  autoveicoli,  compilata  in  conformita'
dell'allegato II del regolamento (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  18  dicembre  2006,  concernente  la
registrazione, la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione
delle sostanze chimiche (REACH), che  istituisce  un'Agenzia  europea
per le sostanze chimiche. 
  4. Ai fini della sicurezza sui  depositi,  l'etichetta  di  cui  al
comma  2  e'  anche  apposta  sulla  confezione  esterna  costituente
l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per il regolamento (CE) n.  1907/2006,  si  veda  nelle
          note alle premesse.