Art. 5 
 
       Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie 
 
  1. Il vettore o  il  venditore  di  biglietti  che  non  emette  al
passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4,  paragrafo  1,
del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150 a euro 1.500. 
  2. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza
condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo
4,  paragrafo  2,  del  regolamento  e'  soggetto  ad  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.