Art. 2 
 
               Modifiche alla disciplina del raddoppio 
                   dei termini per l'accertamento 
 
  1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.600,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il raddoppio non  opera  qualora  la  denuncia  da
parte dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui  e'  ricompresa  la
Guardia di finanza, sia presentata  o  trasmessa  oltre  la  scadenza
ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.». 
  2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il  raddoppio  non  opera  qualora  la  denuncia  da  parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia  di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza  ordinaria  dei
termini di cui ai commi precedenti.». 
  3.  Sono  comunque  fatti  salvi  gli  effetti  degli   avvisi   di
accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni  amministrative
tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle
entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria,  notificati
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono,  altresi',
fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  dei  processi
verbali di constatazione redatti  ai  sensi  dell'articolo  24  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei  quali  il  contribuente  abbia  avuto
formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i  relativi  atti
recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati  entro
il 31 dicembre 2015. 
  4. Ai fini della causa  di  non  punibilita'  di  cui  all'articolo
5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  si
considerano oggetto  della  procedura  di  collaborazione  volontaria
anche gli  imponibili,  le  imposte  e  le  ritenute  correlati  alle
attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura  per  i  quali  e'
scaduto il termine per l'accertamento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo vigente dell'art. 43 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato fino  al  31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura  penale  per
          uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata  commessa  la  violazione.  Il  raddoppio  non  opera
          qualora   la   denuncia   da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria, in cui e' ricompresa la  Guardia  di  finanza,
          sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria  dei
          termini di cui ai commi precedenti. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  57  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre
          1972, n. 292, S.O., come modificato dal  presente  decreto,
          e' il seguente: 
              «Art. 57 (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli
          avvisi  relativi  alle  rettifiche  e   agli   accertamenti
          previsti nell'art. 54 e  nel  secondo  comma  dell'art.  55
          devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il  31
          dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
          rimborso  dell'eccedenza  d'imposta  detraibile  risultante
          dalla dichiarazione annuale, se tra  la  data  di  notifica
          della richiesta di documenti da  parte  dell'ufficio  e  la
          data della loro consegna intercorre un periodo superiore  a
          quindici giorni, il termine  di  decadenza,  relativo  agli
          anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta  a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              2. In caso d'omessa presentazione della  dichiarazione,
          l'avviso d'accertamento  dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al  31
          dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. In  caso  di  violazione  che  comporta  obbligo  di
          denuncia ai sensi dell'art. 331  del  codice  di  procedura
          penale per uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo
          10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi  precedenti
          sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui
          e' stata commessa la violazione.  Il  raddoppio  non  opera
          qualora   la   denuncia   da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria, in cui e' ricompresa la  Guardia  di  finanza,
          sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria  dei
          termini di cui ai commi precedenti. 
              4. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere    specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.». 
              - Il testo vigente dell'art. 5 del decreto  legislativo
          19  giugno  1997,  n.  218  (Disposizioni  in  materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165,
          e' il seguente: In vigore dal 1° gennaio 2015. 
              «Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio  invia
          al contribuente un  invito  a  comparire,  nel  quale  sono
          indicati: 
              a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
              b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione; 
              c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,  sanzioni
          ed interessi dovuti; 
              d) i motivi che hanno dato  luogo  alla  determinazione
          delle maggiori imposte, ritenute e contributi di  cui  alla
          lettera c).». 
              - Il testo vigente dell'art. 24 della legge  7  gennaio
          1929,  n.  4  (Norme  generali  per  la  repressione  delle
          violazioni  delle  leggi  finanziarie),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1929, n. 11, e' il seguente: 
              «Art. 24. - Le violazioni delle norme  contenute  nelle
          leggi  finanziarie  sono   constatate   mediante   processo
          verbale». 
              -  Il  testo   vigente   dell'art.   5-quinquies,   del
          decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro,  titoli  e  valori),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151, e' il seguente: 
              «Art.   5-quinquies   (Effetti   della   procedura   di
          collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che
          presta la  collaborazione  volontaria  ai  sensi  dell'art.
          5-quater: 
              a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui  agli
          articoli  2,  3,  4,  5,  10-bis  e  10-ter   del   decreto
          legislativo  10   marzo   2000,   n.   74,   e   successive
          modificazioni; 
              b) e' altresi' esclusa la  punibilita'  delle  condotte
          previste  dagli  articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, commesse  in  relazione  ai  delitti  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma. 
              2.  Le  disposizioni   del   comma   1   si   applicano
          limitatamente alle condotte relative agli imponibili,  alle
          imposte  e  alle  ritenute  oggetto  della   collaborazione
          volontaria. 
              3.   Limitatamente   alle    attivita'    oggetto    di
          collaborazione volontaria, le condotte  previste  dall'art.
          648-ter del codice penale non sono punibili se commesse  in
          relazione ai delitti di cui al comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo sino alla data  del  30  settembre  2015,
          entro  la  quale  puo'  essere  attivata  la  procedura  di
          collaborazione volontaria. 
              4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente
          decreto sono determinate, ai sensi dell'art.  7,  comma  4,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura
          pari alla meta' del minimo edittale:  a)  se  le  attivita'
          vengono trasferite in Italia o in Stati membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che consentono un  effettivo  scambio  di
          informazioni con l'Italia, inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro delle  finanze  4  settembre  1996,  e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; 
                ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o  nei
          predetti Stati erano o sono ivi detenute; 
                ovvero  c)  se  l'autore  delle  violazioni  di   cui
          all'art. 5-quater, comma 1,  fermo  restando  l'obbligo  di
          eseguire   gli   adempimenti   ivi    previsti,    rilascia
          all'intermediario  finanziario   estero   presso   cui   le
          attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
          autorita' finanziarie italiane  richiedenti  tutti  i  dati
          concernenti  le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria  e  allega   copia   di   tale   autorizzazione,
          controfirmata dall'intermediario finanziario  estero,  alla
          richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
          quelli di cui al primo periodo, la sanzione e'  determinata
          nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
          confronti del contribuente che si avvale della procedura di
          collaborazione volontaria, la misura minima delle  sanzioni
          per le violazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e
          relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
          aggiunto e di  ritenute  e'  fissata  al  minimo  edittale,
          ridotto di un quarto. 
              5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c)  del  primo
          periodo del comma  4,  qualora  l'autore  della  violazione
          trasferisca,  successivamente  alla   presentazione   della
          richiesta,   le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria presso un altro intermediario localizzato  fuori
          dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
          a), l'autore della violazione e'  obbligato  a  rilasciare,
          entro trenta giorni  dalla  data  del  trasferimento  delle
          attivita', l'autorizzazione di  cui  alla  lettera  c)  del
          primo periodo del comma 4 all'intermediario presso  cui  le
          attivita' sono state  trasferite  e  a  trasmettere,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data   del   trasferimento   delle
          attivita', tale autorizzazione alle  autorita'  finanziarie
          italiane, pena l'applicazione di  una  sanzione  pari  alla
          meta' della sanzione prevista dal primo periodo  del  comma
          4. 
              6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
          violazione degli obblighi di dichiarazione di cui  all'art.
          4, comma 1, del  presente  decreto  e'  definito  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472, e  successive  modificazioni.  Il  confronto  previsto
          all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo  n.  472  del
          1997, e successive modificazioni, e' operato tra  il  terzo
          della sanzione indicata nell'atto e il  terzo  della  somma
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle  sanzioni
          piu' gravi determinate  ai  sensi  del  comma  4,  primo  e
          secondo periodo, del presente articolo. 
              7. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
          violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4,
          comma 1, indicata nell'art. 5, comma  2,  secondo  periodo,
          nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di
          attivita'  estere  di  natura  finanziaria  negli  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4  maggio  1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107  del  10  maggio
          1999, e al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  21  novembre  2001,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3  per
          cento dell'ammontare degli importi  non  dichiarati  se  le
          attivita' oggetto della collaborazione volontaria  erano  o
          sono detenute in Stati che stipulino  con  l'Italia,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, accordi che consentano un  effettivo
          scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26  del  modello
          di Convenzione contro  le  doppie  imposizioni  predisposto
          dall'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico,  anche  su  elementi  riconducibili  al  periodo
          intercorrente tra la data della stipulazione  e  quella  di
          entrata  in  vigore  dell'accordo.   Al   ricorrere   della
          condizione di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  il
          raddoppio delle sanzioni  di  cui  all'art.  12,  comma  2,
          secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              8. Su istanza  del  contribuente,  da  formulare  nella
          richiesta di cui all'art. 5-quater, comma  1,  lettera  a),
          l'ufficio, in  luogo  della  determinazione  analitica  dei
          rendimenti,  calcola  gli  stessi  applicando   la   misura
          percentuale del 5 per cento  al  valore  complessivo  della
          loro  consistenza   alla   fine   dell'anno   e   determina
          l'ammontare   corrispondente   all'imposta    da    versare
          utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza  puo'
          essere presentata solo nei  casi  in  cui  la  media  delle
          consistenze di tali  attivita'  finanziarie  risultanti  al
          termine  di  ciascun  periodo   d'imposta   oggetto   della
          collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
          di euro. 
              9. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
          patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
          contraria, ripartita, per  ciascun  periodo  d'imposta,  in
          quote eguali tra tutti coloro che al termine  degli  stessi
          ne avevano la disponibilita'. 
              10. Se il contribuente destinatario dell'invito di  cui
          all'art. 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  giugno
          1997, n. 218,  e  successive  modificazioni,  o  che  abbia
          sottoscritto l'accertamento  con  adesione  e  destinatario
          dell'atto di contestazione non versa le  somme  dovute  nei
          termini previsti dall'art. 5-quater, comma 1,  lettera  b),
          la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona
          e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e  7
          del presente articolo. L'Agenzia  delle  entrate  notifica,
          anche in deroga ai termini di cui all'art. 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni, all'art.  57  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni,  e  all'art.  20,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e  successive
          modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di
          contestazione con la rideterminazione della sanzione  entro
          il  31  dicembre   dell'anno   successivo   a   quello   di
          notificazione dell'invito di cui al predetto art. 5,  comma
          1, del decreto legislativo n. 218 del  1997,  e  successive
          modificazioni,  o  a  quello  di  redazione  dell'atto   di
          adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. 
              11. Il controllo sostanziale previsto dal  comma  9  e'
          realizzato in  modo  selettivo  sulla  base  di  specifiche
          analisi di rischio concernenti  il  settore  produttivo  di
          appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di
          rischio della singola impresa, dei soci, delle  partecipate
          e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti
          fiscali.».