Art. 3 
 
                         Patrimoni destinati 
 
  1.  Per  ciascun   patrimonio   destinato   costituito   ai   sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va
allegato al  bilancio  dell'impresa  e  al  bilancio  consolidato  un
separato rendiconto redatto secondo  le  disposizioni  contenute  nel
presente decreto e negli atti di cui all'articolo 43. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 2447-bis del codice  civile  cosi'
          recita: 
              «2447-bis  (Patrimoni  destinati   ad   uno   specifico
          affare). - La societa' puo': 
              a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno  dei  quali
          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; 
              b)   convenire   che   nel   contratto   relativo    al
          finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale  o
          parziale  del  finanziamento  medesimo  siano  destinati  i
          proventi dell'affare stesso, o parte di essi. 
              Salvo quanto disposto in leggi  speciali,  i  patrimoni
          destinati ai sensi della lettera a)  del  primo  comma  non
          possono essere costituiti per  un  valore  complessivamente
          superiore al dieci per cento  del  patrimonio  netto  della
          societa' e  non  possono  comunque  essere  costituiti  per
          l'esercizio di affari attinenti ad attivita'  riservate  in
          base alle leggi speciali.».