Art. 3 Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri 1. La decisione di confisca adottata in altro Stato membro puo' essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale. 2. E' consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione e' prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilita': a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; i) riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalita' informatica; n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) furti organizzati o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) traffico di veicoli rubati; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio. 3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento delle decisioni di confisca e' consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).
Note all'art. 3: - La Convenzione del 26 luglio 1995 e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.