Art. 4 
 
                      Garanzia giurisdizionale 
 
  1. Sulla richiesta di esecuzione  e'  competente  a  provvedere  la
Corte di appello del luogo dove  si  trova  il  bene  o,  qualora  la
decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del  luogo
dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non e'
noto, e' competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei
cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel
caso di persona giuridica, ove ha la propria sede  sociale.  Se  piu'
sono i beni, dislocati in piu' luoghi, si  ha  riferimento  al  luogo
dove si trova il bene di maggior valore. 
  2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del  comma
1, e' competente la Corte di appello di Roma. 
  3. L'autorita' giudiziaria, che  rileva  la  propria  incompetenza,
trasmette  senza   ritardo   gli   atti   alla   Corte   di   appello
territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorita' di
emissione e il Ministro della giustizia.