Art. 4 Garanzia giurisdizionale 1. Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non e' noto, e' competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se piu' sono i beni, dislocati in piu' luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore. 2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di Roma. 3. L'autorita' giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorita' di emissione e il Ministro della giustizia.