Art. 6 Motivi di rifiuto 1. La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi: a) quando il certificato non e' stato trasmesso ovvero e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; b) quando una decisione di confisca risulta essere gia' stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non puo' essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione; d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; e) quando dal certificato risulta che l'interessato non e' comparso personalmente e non e' stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si e' concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilita' di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca ne' ha richiesto un nuovo procedimento; f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano; g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale; i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocita', il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorita' italiana ordinata anch'essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca. 2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorita' di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia. 3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la Corte di appello puo' imporre all'autorita' di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto. 4. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4. 5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca e' impossibile perche' il bene da confiscare e' gia' stato confiscato o e' scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne da' comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.
Note all'art. 6: - Il testo degli articoli 7,8,9,10,11,12 e 13 del Codice Penale e' il seguente: «7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati: 1. delitti contro la personalita' dello Stato italiano [c.p. 241, 276] ; 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467]; 3. delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466]; 4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314]; 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana». «8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342]. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici». «9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4]. Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto». «10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130; c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa. Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene». «11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [c.p. 138, 201; c.p.p. 730]. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p.p. 342]». «12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). - Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo' essere dato riconoscimento [c.p.p. 730]: 1. per stabilire la recidiva [c.p. 99, 100, 101] o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualita' [c.p. 102, 103, 104] o la professionalita' nel reato [c.p. 105] o la tendenza a delinquere [c.p. 108] (1); 2. quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [c.p. 19, 28]; 3. quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali [c.p. 199, 215] ; 4. quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato [c.p. 4], agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [c.p. 185]. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p. 128, 129; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.». «13 (Estradizione). - L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera [Cost. 10; c.p. 1; c.p.p. 697]. L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto. Non e' ammessa l'estradizione del cittadino [c.p. 4], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [Cost. 26].».