Art. 6 
 
                          Motivi di rifiuto 
 
  1.  La  Corte  di  appello  puo'  rifiutare  il  riconoscimento   e
l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi: 
    a) quando  il  certificato  non  e'  stato  trasmesso  ovvero  e'
incompleto  o  non  corrisponde  manifestamente  alla  decisione   di
confisca; 
    b) quando una decisione di confisca  risulta  essere  gia'  stata
emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della
stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    c) quando  la  decisione  di  confisca  riguarda  fatti  che  per
l'ordinamento  interno  non  costituiscono  reato,   secondo   quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in
materia  di  tasse  o  di  imposte,  di  dogana  e  di   cambio,   il
riconoscimento della decisione di confisca non puo' essere  rifiutato
in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso  tipo
di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina  in
materia  di  tasse  o  di  imposte,  di  dogana  e  di  cambio  della
legislazione dello Stato di emissione; 
    d) quando la persona nei cui confronti deve essere  eseguita  una
decisione di confisca gode  di  immunita'  riconosciute  dallo  Stato
italiano che limitano  l'esercizio  o  il  proseguimento  dell'azione
penale; 
    e) quando  dal  certificato  risulta  che  l'interessato  non  e'
comparso personalmente e non e' stato rappresentato da un difensore o
soggetto equiparato nel  procedimento  che  si  e'  concluso  con  la
decisione di confisca, salvo il caso in cui dal  certificato  risulti
che  l'interessato  ha  tempestivamente  ricevuto,  personalmente   o
attraverso  il  difensore  o   soggetto   equiparato,   notizia   del
procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa
in sua assenza o, dopo essere stato informato della  possibilita'  di
riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non  opporsi  alla
decisione di confisca ne' ha richiesto un nuovo procedimento; 
    f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi  in
buona fede,  rendono  impossibile  l'esecuzione  della  decisione  di
confisca, secondo la legge dello Stato italiano; 
    g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio
dello Stato; 
    h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al  di
fuori del territorio dello Stato di emissione e per i  quali  non  si
applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale; 
    i) quando la decisione  di  confisca,  ordinata  ai  sensi  delle
disposizioni  relative  ai  poteri  estesi   di   confisca   di   cui
all'articolo 2,  lettera  d),  punto  iv),  della  decisione  quadro,
provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a  condizione  di
reciprocita', il riconoscimento e  l'esecuzione  della  decisione  di
confisca dell'autorita' italiana ordinata anch'essa  ai  sensi  delle
disposizioni sui poteri estesi di confisca. 
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1,  prima  di   rifiutare   il
riconoscimento la Corte di appello  deve  consultare  l'autorita'  di
emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea  o  il  Ministro
della giustizia. 
  3. Il rifiuto del riconoscimento della  decisione  di  confisca  e'
comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel  caso  previsto
dal  comma  1,  lettera  a),  la  Corte  di  appello   puo'   imporre
all'autorita' di emissione un termine entro il quale  il  certificato
deve essere prodotto. 
  4. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento  nei
limiti di cui all'articolo 1, comma 4. 
  5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca  e'  impossibile
perche' il bene da confiscare e' gia' stato confiscato o e' scomparso
o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o
la sua ubicazione non  sia  indicata  con  precisione,  la  Corte  di
appello ne da' comunicazione senza indugio allo Stato di emissione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo  degli  articoli  7,8,9,10,11,12  e  13  del
          Codice Penale e' il seguente: 
              «7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo  la
          legge italiana il cittadino [c.p. 4]  o  lo  straniero  che
          commette in territorio  estero  [c.p.m.g.  235,  237,  239]
          taluno dei seguenti reati: 
              1. delitti contro la personalita' dello Stato  italiano
          [c.p. 241, 276] ; 
              2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato  e
          di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467]; 
              3. delitti di falsita' in monete  aventi  corso  legale
          nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
          di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466]; 
              4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357]  a
          servizio dello Stato, abusando  dei  poteri  o  violando  i
          doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314]; 
              5. ogni altro reato per il quale speciali  disposizioni
          di legge [c.p. 501, 537, 591,  604,  642;  c.p.m.p.  18]  o
          convenzioni  internazionali  stabiliscono  l'applicabilita'
          della legge penale italiana». 
              «8  (Delitto  politico  commesso  all'estero).   -   Il
          cittadino  [c.p.  4]  o  lo  straniero,  che  commette   in
          territorio estero un  delitto  politico  non  compreso  tra
          quelli indicati  nel  n.  1  dell'articolo  precedente,  e'
          punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta
          del ministro della giustizia [c.p.  128,  129;  c.p.p.  10,
          342]. 
              Se si  tratta  di  delitto  punibile  a  querela  della
          persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre  tale
          richiesta, anche la querela. 
              Agli effetti della legge penale,  e'  delitto  politico
          ogni delitto,  che  offende  un  interesse  politico  dello
          Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241].
          E' altresi' considerato delitto politico il delitto  comune
          determinato, in tutto o in parte, da motivi politici». 
              «9 (Delitto comune  del  cittadino  all'estero).  -  Il
          cittadino, che, fuori dei casi indicati  nei  due  articoli
          precedenti, commette in territorio  estero  [c.p.  537]  un
          delitto per il quale la legge italiana stabilisce  la  pena
          di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione  non  inferiore
          nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima,
          sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4]. 
              Se si tratta di delitto per il quale e'  stabilita  una
          pena restrittiva della  liberta'  personale  [c.p.  18]  di
          minore durata, il  colpevole  e'  punito  a  richiesta  del
          ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero
          a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a  querela  [c.p.  120,
          121; c.p.p. 336] della persona offesa. 
              Nei  casi  preveduti  dalle  disposizioni   precedenti,
          qualora  si  tratti  di  delitto  commesso  a  danno  delle
          Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno  straniero,
          il colpevole e'  punito  a  richiesta  del  ministro  della
          giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p.  697]
          di lui non  sia  stata  conceduta,  ovvero  non  sia  stata
          accettata dal Governo dello Stato in cui egli  ha  commesso
          il delitto». 
              «10 (Delitto comune dello straniero all'estero).  -  Lo
          straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7  e
          8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o  di
          un cittadino, un delitto per il  quale  la  legge  italiana
          stabilisce la  pena  di  morte  (2)  o  l'ergastolo,  o  la
          reclusione non inferiore nel minimo a un  anno,  e'  punito
          secondo  la  legge  medesima,  sempre  che  si  trovi   nel
          territorio dello Stato [c.p. 4], e  vi  sia  richiesta  del
          ministro della  giustizia  [c.p.  128,  129;  c.p.p.  342],
          ovvero istanza [c.p. 130; c.p.p. 341] o querela [c.p.  120,
          121; c.p.p. 336] della persona offesa. 
              Se il delitto  e'  commesso  a  danno  delle  Comunita'
          europee, di  uno  Stato  estero  o  di  uno  straniero,  il
          colpevole e' punito secondo la legge italiana, a  richiesta
          del ministro della giustizia, sempre che: 
              1. si trovi nel territorio dello Stato; 
              2. si tratti di delitto per il quale  e'  stabilita  la
          pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione
          non inferiore nel minimo a tre anni; 
              3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non  sia
          stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo
          dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello
          dello Stato a cui egli appartiene». 
              «11 (Rinnovamento del giudizio). -  Nel  caso  indicato
          nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello
          Stato, anche se sia stato giudicato all'estero  [c.p.  138,
          201; c.p.p. 730]. 
              Nei casi indicati negli articoli  7,  8,  9  e  10,  il
          cittadino  o  lo  straniero,  che   sia   stato   giudicato
          all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il
          ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p.p. 342]». 
              «12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). -
          Alla sentenza penale straniera pronunciata per  un  delitto
          puo' essere dato riconoscimento [c.p.p. 730]: 
              1. per stabilire la recidiva [c.p. 99, 100, 101]  o  un
          altro effetto penale della condanna ovvero  per  dichiarare
          l'abitualita' [c.p. 102, 103, 104]  o  la  professionalita'
          nel reato [c.p. 105] o la tendenza a delinquere [c.p.  108]
          (1); 
              2. quando la condanna importerebbe,  secondo  la  legge
          italiana, una pena accessoria [c.p. 19, 28]; 
              3. quando,  secondo  la  legge  italiana,  si  dovrebbe
          sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova
          nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali
          [c.p. 199, 215] ; 
              4. quando la sentenza  straniera  porta  condanna  alle
          restituzioni o al  risarcimento  del  danno,  ovvero  deve,
          comunque, esser fatta valere  in  giudizio  nel  territorio
          dello Stato [c.p. 4], agli effetti delle restituzioni o del
          risarcimento del danno, o ad  altri  effetti  civili  [c.p.
          185]. 
              Per farsi luogo al  riconoscimento,  la  sentenza  deve
          essere stata pronunciata dall'autorita' giudiziaria di  uno
          Stato estero col quale esiste trattato di estradizione.  Se
          questo  non  esiste,  la  sentenza   estera   puo'   essere
          egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il
          ministro della giustizia ne  faccia  richiesta  [c.p.  128,
          129; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene fatta
          istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel  n.
          4.». 
              «13 (Estradizione). - L'estradizione e' regolata  dalla
          legge  penale  italiana,  dalle  convenzioni  e  dagli  usi
          internazionali. 
              L'estradizione non e' ammessa, se il  fatto  che  forma
          oggetto della domanda di estradizione non e' preveduto come
          reato dalla legge italiana e dalla legge  straniera  [Cost.
          10; c.p. 1; c.p.p. 697]. 
              L'estradizione puo' essere conceduta od offerta,  anche
          per reati non preveduti nelle  convenzioni  internazionali,
          purche' queste non ne facciano espresso divieto. 
              Non e' ammessa l'estradizione del cittadino  [c.p.  4],
          salvo che sia espressamente  consentita  nelle  convenzioni
          internazionali [Cost. 26].».