Art. 7 
 
                       Rinvio dell'esecuzione 
 
  1. La  Corte  di  appello,  con  decreto  motivato  adottato  senza
formalita', puo' disporre il rinvio dell'esecuzione,  contestualmente
imponendo le  necessarie  misure,  secondo  la  legge  italiana,  per
assicurare che i beni e le somme di denaro  restino  disponibili  per
l'esecuzione della decisione di confisca, quando: 
    a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora
ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorita'
competente dello Stato di emissione, che il valore  risultante  dalla
sua esecuzione possa superare l'importo specificato  nella  decisione
suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in  piu'  di
uno Stato membro; 
    b)  e'  stato  proposto   ricorso   per   cassazione   ai   sensi
dell'articolo 8 e fino alla decisione definitiva; 
    c) l'esecuzione della decisione di confisca puo' pregiudicare  un
procedimento penale in corso, e comunque per un  periodo  massimo  di
sei mesi; 
    d) il bene e' oggetto di un procedimento di  confisca  nazionale,
anche di prevenzione. 
  2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione e' comunicato senza indugio
allo Stato di emissione. 
  3. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede  con
le formalita' dell'articolo 5 e  adotta,  senza  indugio,  le  misure
necessarie per  l'esecuzione  della  decisione  di  confisca  dandone
informazione all'autorita' di emissione con qualsiasi  mezzo  atto  a
produrre una traccia scritta.