Art. 8 Ricorso per cassazione 1. Contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non puo' avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione. 2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 3. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. 4. Copia del provvedimento e' trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 5. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale si vedano le note all'art. 5.