Art. 8 
 
                       Ricorso per cassazione 
 
  1.  Contro  la  sentenza  emessa  ai  sensi  dell'articolo   5   il
procuratore generale presso la Corte di appello, la persona  nei  cui
confronti e' stata emessa la decisione di confisca, la  persona  alla
quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione e i loro difensori  possono  proporre  ricorso  per
cassazione  per  violazione  di  legge,  entro  dieci  giorni   dalla
comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.  Dell'avvenuta
proposizione del ricorso, che non puo' avere ad  oggetto  le  ragioni
poste a  fondamento  della  confisca,  il  Ministro  della  giustizia
informa  senza  indugio  l'autorita'  competente   dello   Stato   di
emissione. 
  2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 
  3.  La  Corte  di  cassazione  decide  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del
codice di procedura penale. 
  4. Copia del provvedimento e' trasmessa, anche a mezzo telefax,  al
Ministro della giustizia. 
  5. In caso di annullamento, il  giudice  del  rinvio  decide  entro
venti giorni dalla ricezione degli atti  informandone  senza  indugio
l'autorita' competente dello Stato di emissione. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  i  riferimenti  dell'art.  127  del  Codice  di
          Procedura Penale si vedano le note all'art. 5.