Art. 9 
 
                  Concorso di decisioni di confisca 
 
  1. Se piu' decisioni di confisca sono state riconosciute contro  la
stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi
sufficienti per consentire l'esecuzione di  tutte  le  decisioni,  la
Corte di appello decide quale, tra le piu'  decisioni,  debba  essere
eseguita  tenuto  conto  della  gravita'  del  reato,  del  luogo  di
commissione del medesimo e delle  date  delle  rispettive  decisioni,
dando comunicazione senza  indugio  della  decisione  allo  Stato  di
emissione.