Art. 6 Disposizioni comuni 1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarita' della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. 2. Puo' presentare domanda l'avvocato che: a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8; b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista. 3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda puo' contenere la rinuncia al titolo di specialista gia' conseguito. 4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione. 5. Il Consiglio nazionale forense non puo' rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante. 6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5. 7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.