Art. 6 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Per conseguire il titolo di  avvocato  specialista  in  uno  dei
settori di specializzazione previsti dall'articolo  3,  l'interessato
deve   presentare   domanda   presso   il    consiglio    dell'ordine
d'appartenenza che, verificata la regolarita'  della  documentazione,
la trasmette al Consiglio nazionale forense. 
  2. Puo' presentare domanda l'avvocato che: 
  a) negli ultimi cinque anni ha frequentato  con  esito  positivo  i
corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure  ha  maturato
una comprovata esperienza nel settore di  specializzazione  ai  sensi
dell'articolo 8; 
  b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della
domanda,    una    sanzione    disciplinare    definitiva,    diversa
dall'avvertimento, conseguente  ad  un  comportamento  realizzato  in
violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; 
  c) non ha subito, nei due anni precedenti  la  presentazione  della
domanda, la revoca del titolo di specialista. 
  3. Al fine dell'osservanza del limite  di  cui  all'articolo  3  la
domanda puo' contenere la rinuncia  al  titolo  di  specialista  gia'
conseguito. 
  4. Nel caso di  domanda  fondata  sulla  comprovata  esperienza  il
Consiglio nazionale forense convoca l'istante per  sottoporlo  ad  un
colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione. 
  5. Il Consiglio nazionale forense non  puo'  rigettare  la  domanda
senza prima avere sentito l'istante. 
  6. Il Consiglio nazionale  forense  comunica  il  conferimento  del
titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine  di  appartenenza,  ai
fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5. 
  7. Il titolo di specialista si intende conseguito con  l'iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 5.