Art. 7 
 
                         Percorsi formativi 
 
  1. I percorsi formativi consistono  in  corsi  di  specializzazione
organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture  di  raccordo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010,  n.
240 degli  ambiti  di  giurisprudenza  delle  universita'  legalmente
riconosciute  e   inserite   nell'apposito   elenco   del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca. I corsi  di  specializzazione
non possono avere inizio se non e' stata  verificata  la  conformita'
dei relativi programmi  didattici  a  quanto  disposto  dal  presente
regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma  2.  La
verifica di cui al presente  comma  e'  svolta  dal  Ministero  della
giustizia, tenuto conto delle proposte della  commissione  permanente
di cui al comma 2. 
  2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione
permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari
nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal  Consiglio
nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche
di prima e seconda fascia,  anche  a  tempo  definito,  nominati  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  La
commissione  elabora  le  linee  generali  per  la  definizione   dei
programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto  delle
migliori  prassi  in  materia.  La  partecipazione  alla  commissione
permanente non comporta alcuna indennita'  o  retribuzione  a  carico
dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente  della
commissione ha durata quadriennale. La commissione e'  presieduta  da
uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a
maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale il voto del
presidente. 
  3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il  Consiglio  nazionale
forense o i consigli dell'ordine  degli  avvocati  stipulano  con  le
articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni  per  assicurare
il  conseguimento   di   una   formazione   specialistica   orientata
all'esercizio della professione nel settore di  specializzazione.  Il
Consiglio nazionale  forense  puo'  stipulare  le  convenzioni  anche
d'intesa   con   le    associazioni    specialistiche    maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  s),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  4.  I  consigli  dell'ordine  stipulano  le  predette   convenzioni
d'intesa   con   le    associazioni    specialistiche    maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  s),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione  di
un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da
una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni
di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti
o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il  comitato  scientifico
delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita',  prevale
il voto del coordinatore. 
  6. Le convenzioni di cui  ai  commi  3  e  4  prevedono,  altresi',
l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di
cui tre nominati da uno degli enti o delle  associazioni  di  cui  ai
commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e  coordinatore.
Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti. 
  7. Il comitato scientifico individua il programma  dettagliato  del
corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali
elaborate a norma del comma 2,  con  l'indicazione,  da  proporre  al
comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate  a  ciascuna
di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti. 
  8.  I  docenti  devono  essere  individuati  esclusivamente  tra  i
professori universitari di ruolo, ricercatori universitari,  avvocati
di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti
le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito  almeno
la seconda valutazione, e, per particolari esigenze  e  per  le  sole
materie non giuridiche, il cui carico non potra' superare  un  quinto
del totale, esperti di  comprovata  esperienza  professionale  almeno
decennale nello specifico settore di interesse. 
  9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal
comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva  dei  corsi,  e
assume tutte  le  determinazioni  necessarie  per  il  loro  corretto
svolgimento. 
  10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere  che  le
lezioni in cui  si  articolano  i  corsi  avvengano  a  distanza  con
modalita' telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce
la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il  rilevamento
delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai  discenti
di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione
per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai
partecipanti nella sede del corso. 
  11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato  scientifico,
determina la quota di  iscrizione  al  corso  in  modo  da  garantire
esclusivamente l'integrale copertura delle spese di  funzionamento  e
docenza nonche' delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse
quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico. 
  12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo  in  conformita'  ai
seguenti criteri: 
    a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; 
    b)  composizione  mista  ed  adeguata  qualificazione  del  corpo
docente; 
    c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; 
    d) obbligo di frequenza  nella  misura  minima  dell'ottanta  per
cento della durata del corso; 
    e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di
ciascun anno di corso,  volta  ad  accertare  l'adeguato  livello  di
preparazione del candidato. 
  13. La prova di cui al comma 12, lettera e),  e'  valutata  da  una
commissione nominata dal comitato scientifico e composta  per  almeno
due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al
comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo del comma 2, lett. c) dell'art. 2
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario.): 
              «Art.  2  (Organi   e   articolazione   interna   delle
          universita'). In vigore dal 7 aprile 2012. 
              1. (omissis); 
              2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine
          di cui al  comma  1,  le  universita'  statali  modificano,
          altresi',  i  propri  statuti  in  tema  di   articolazione
          interna, con l'osservanza dei seguenti  vincoli  e  criteri
          direttivi: 
              a) - b) (omissis); 
              c) previsione della  facolta'  di  istituire  tra  piu'
          dipartimenti,  raggruppati  in  relazione  a   criteri   di
          affinita' disciplinare,  strutture  di  raccordo,  comunque
          denominate,    con    funzioni    di    coordinamento     e
          razionalizzazione delle attivita' didattiche,  compresa  la
          proposta di attivazione o soppressione di corsi di  studio,
          e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove  alle
          funzioni didattiche e di ricerca  si  affianchino  funzioni
          assistenziali nell'ambito  delle  disposizioni  statali  in
          materia,  le  strutture  assumano  i  compiti   conseguenti
          secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
          di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle  funzioni
          assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle  di
          insegnamento e di ricerca; 
              d)- m) (omissis); 
              2.- 13. (omissis)». 
              - Si riporta il testo del comma 1, lett.  s)  dell'art.
          35 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 35 (Compiti  e  prerogative).  In  vigore  dal  2
          febbraio 2013. 
              1. Il CNF: 
              a) - r) (omissis); 
              s) istituisce e  disciplina  con  apposito  regolamento
          l'elenco  delle  associazioni  specialistiche  maggiormente
          rappresentative,    nel    rispetto    della     diffusione
          territoriale,  dell'ordinamento  democratico  delle  stesse
          nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza,
          assicurandone la gratuita'; 
              t) - u). (omissis). 
              2. - 3. (omissis)».