Art. 10 
 
                 Collaborazione dell'Agenzia europea 
                     per la sicurezza marittima 
 
  1. Il Comitato puo' avvalersi dell'EMSA  (Agenzia  europea  per  la
sicurezza marittima) che fornisce assistenza  tecnica  e  scientifica
conformemente al proprio mandato a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
1406/2002. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il regolamento (CE) n. 1406/2002  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.