Art. 10 Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima 1. Il Comitato puo' avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.
Note all'art. 10: Il regolamento (CE) n. 1406/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.