Art. 3 
 
Principi generali di gestione del rischio nelle  operazioni  in  mare
                    nel settore degli idrocarburi 
 
  1. Gli operatori  mettono  in  atto  tutte  le  misure  adeguate  a
prevenire incidenti gravi in operazioni in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi. 
  2. Gli operatori non sono sollevati dai loro  obblighi  di  cui  al
presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni  che
hanno causato incidenti gravi  o  vi  hanno  contribuito  sono  state
effettuate da contraenti incaricati. 
  3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto  tutte
le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e
l'ambiente. 
  4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica,  tale
che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente  e
gli impianti in mare siano accettabili.