Art. 4 
 
       Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze 
 
  1. I  permessi  di  ricerca,  le  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare e  i  titoli  concessori  unici
sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio  1957,  n.  6,  e  21
luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  6,  comma  17,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996,  n.  625,  e
dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n.  133  del
2014, che dimostrano di disporre di  requisiti  di  ordine  generale,
capacita' tecniche, economiche ed organizzative ed  offrono  garanzie
adeguate  ai  programmi  presentati  secondo  quanto   disposto   dal
disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38,  comma  7,  del
decreto-legge n.  133  del  2014,  e  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
  2. Nel valutare la capacita' tecnica, finanziaria ed  economica  di
un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, secondo  quanto
disposto al comma 1, si tiene debitamente conto di quanto segue: 
    a) i rischi, i pericoli  e  ogni  altra  informazione  pertinente
relativa all'area in  questione,  compreso  il  costo  dell'eventuale
degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3,  lettera
c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; 
    b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi; 
    c) le capacita' finanziarie del richiedente, comprese le garanzie
finanziarie per coprire le responsabilita'  potenzialmente  derivanti
dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in  questione,
inclusa la responsabilita' per danni economici potenziali, che devono
essere  fornite  e  verificate   al   momento   della   presentazione
dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera,  unitamente
al progetto di esecuzione; 
    d) le informazioni disponibili  riguardanti  le  prestazioni  del
richiedente in materia di sicurezza  e  ambiente,  anche  riguardo  a
incidenti gravi, per le operazioni per le quali e' stata richiesta la
licenza. 
  3. Ai fini del rilascio o del  trasferimento  di  una  licenza  per
operazioni  in  mare  nel  settore  degli  idrocarburi,   l'autorita'
preposta al rilascio delle licenze,  oltre  ai  pareri,  nulla  osta,
autorizzazioni previste dalla normativa vigente  puo'  richiedere  il
parere del Comitato di cui all'articolo 8. 
  4. I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il
rilascio della licenza,  presentano  idonea  documentazione,  secondo
quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al  comma  1,  che
dimostra  che  hanno  adottato  misure  adeguate   per   coprire   le
responsabilita' potenziali derivanti dalle  operazioni  in  mare  nel
settore degli idrocarburi, nonche' ogni altra informazione pertinente
relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta. 
  5. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze  valuta,  sentito
il parere del Comitato di cui  all'articolo  8,  l'adeguatezza  della
documentazione  per  stabilire   se   il   richiedente   ha   risorse
finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio  immediato
e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una
risposta efficace alle  emergenze  e  la  successiva  riparazione.  I
richiedenti un  titolo  minerario  per  operazioni  in  mare  possono
utilizzare strumenti finanziari sostenibili  e  altre  soluzioni  per
dimostrare la loro capacita' finanziaria a norma del primo comma.  Ai
fini  di  una  gestione  rapida  ed   efficace   delle   domande   di
risarcimento, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze promuove
presso gli operatori dell'industria e  gli  enti  assicurativi  e  di
garanzia  l'adozione  di  accordi  per  una  pronta  copertura  delle
responsabilita' per danni da operazioni in mare,  anche  a  carattere
transfrontaliero,  nel  settore  idrocarburi.  Il  richiedente   deve
garantire il mantenimento della  capacita'  economica  e  finanziaria
necessaria per soddisfare i suoi  obblighi  finanziari  derivanti  da
responsabilita' per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 
  6.  L'autorita'  preposta  al  rilascio   delle   licenze   designa
l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario. 
  7. Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi
11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25  novembre  1996,
n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,
n. 484, e  del  decreto-legge  n.  133  del  2014.  Nel  valutare  le
capacita' tecniche, finanziarie ed economiche di un  richiedente  una
licenza, si accorda  particolare  attenzione  a  tutti  gli  ambienti
marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale,  soprattutto
agli ecosistemi che svolgono un ruolo  importante  nella  mitigazione
del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le
zone marine protette, le zone speciali di conservazione di  cui  alla
direttiva 92/43/CEE, le zone  di  protezione  speciale  di  cui  alla
direttiva 2009/147/CE. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti alla legge 11  gennaio  1957,  n.  6,
          alla legge 21 luglio 1967,  n.  613,  al  decreto-legge  12
          settembre 2014, n. 133 e per il  testo  dell'  art.  6  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note
          alle premesse. 
              Il testo degli articoli  1  e  14  del  citato  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625, cosi recita: 
              "1. (Definizioni) 
              1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: 
              a) autorita'  competente  al  conferimento  dei  titoli
          minerari   per   prospezione,   ricerca,   coltivazione   e
          stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,   di   seguito   denominato
          Ministero, che  si  avvale,  per  l'istruttoria  e  per  il
          controllo sull'esercizio delle attivita',  della  Direzione
          Generale delle Miniere - Ufficio  nazionale  minerario  per
          gli idrocarburi  e  la  geotermia,  di  seguito  denominato
          UNMIG; 
              b)  ente:  persona  fisica  o  giuridica,  pubblica   o
          privata, o associazione di tali persone  che  richiedono  o
          sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca  o
          di una concessione di coltivazione; 
              c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi  e
          la geotermia, di cui all'art. 41  della  legge  11  gennaio
          1957, n. 6, e successive modifiche, di  seguito  denominata
          legge n. 6 del 1957; 
              d) BUIG: il Bollettino ufficiale  degli  idrocarburi  e
          della geotermia, di cui all'art. 43 della legge  n.  6  del
          1957." 
              "14. (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli
          minerari) 
              1. Il Ministero rende noti agli  interessati,  mediante
          pubblicazione  nel  BUIG,  le  condizioni  ed  i  requisiti
          relativi all'esercizio ed alla cessazione  delle  attivita'
          di  prospezione,  ricerca,   coltivazione,   e   stoccaggio
          stabiliti  da  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
          amministrative, ai quali e' subordinato il conferimento del
          titolo; il Ministero infine informa le regioni  interessate
          delle  istanze  e  dei  procedimenti  in   corso   mediante
          trasmissione del BUIG. 
              2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
          legge,  con  decreto  del  Ministro  sono   aggiornati   il
          disciplinare-tipo  per  i  permessi  di  prospezione  e  di
          ricerca  e  per  le  concessioni  di  coltivazione   e   il
          disciplinare-tipo  per  le  concessioni  di  stoccaggio  di
          idrocarburi in giacimento . 
              3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e
          trasmessi alla Commissione  europea  per  la  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 
              4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui
          al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili. 
              5. Le condizioni e i requisiti,  nonche'  gli  obblighi
          particolareggiati stabiliti nei decreti di  conferimento  o
          proroga, relativi  all'esercizio  delle  attivita',  devono
          essere  giustificati  esclusivamente  dalla  necessita'  di
          assicurare il corretto esercizio delle attivita' di ricerca
          e coltivazione di  idrocarburi,  per  motivi  di  sicurezza
          nazionale, di sicurezza pubblica, di sanita'  pubblica,  di
          sicurezza e  salute  dei  lavoratori,  di  sicurezza  degli
          impianti,  di  tutela  dei   giacimenti   e   di   gestione
          pianificata delle risorse  di  idrocarburi,  di  protezione
          dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino
          dei luoghi dopo la  cessazione  dell'attivita',  di  tutela
          delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici
          e storici, e  di  sicurezza  dei  trasporti;  l'imposizione
          delle  condizioni,  dei  requisiti  e  degli  obblighi   e'
          esercitata in modo  non  discriminatorio  tra  gli  enti  e
          garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi. 
              6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario
          per prospezione,  ricerca,  coltivazione  e  stoccaggio  di
          idrocarburi non puo' essere in nessun caso subordinato alla
          partecipazione  dello  Stato  o  di  altra  Amministrazione
          regionale, provinciale o locale,  direttamente  o  mediante
          una persona giuridica a tal fine costituita o designata. 
              7. Il  controllo  sugli  enti  nell'ambito  dei  titoli
          minerari e' limitato a quanto necessario  per  l'osservanza
          delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5. 
              8.  Nessun  ente  puo'  essere  obbligato   a   fornire
          informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti  o
          previste,  tranne  che   su   richiesta   delle   autorita'
          competenti ed esclusivamente per i motivi di  cui  all'art.
          36 del Trattato dell'Unione europea". 
              Per  il  testo  dell'  art.  38  del  decreto-legge  12
          settembre 2014, n. 133 si vedano le note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo  13
          ottobre 2010, n. 190, cosi' recita: 
              "Art. 8 (Valutazione iniziale) 
              1. Il  Ministero  dell'ambiente  promuove  e  coordina,
          avvalendosi del Comitato,  la  valutazione  iniziale  dello
          stato ambientale attuale  e  dell'impatto  delle  attivita'
          antropiche sull'ambiente marino,  sulla  base  dei  dati  e
          delle  informazioni  esistenti,  inclusi  quelli  derivanti
          dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti  pubblici
          e privati  che,  nell'esercizio  delle  proprie  attivita',
          producono o detengono dati e  informazioni  utili  ai  fini
          della valutazione  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti,  su
          richiesta  del  Ministero  dell'ambiente,  a   metterli   a
          disposizione. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  che
          prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati  e
          informazioni. 
              3. La valutazione iniziale deve includere: 
              a) un'analisi  degli  elementi,  delle  caratteristiche
          essenziali e dello stato ambientale attuale  della  regione
          marina, sulla base dell'elenco  indicativo  degli  elementi
          riportati nella tabella 1 dell'allegato III; 
              b) un'analisi dei principali impatti e delle  pressioni
          che influiscono sullo  stato  ambientale  della  regione  o
          sottoregione  marina,  sulla  base  dell'elenco  indicativo
          degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che
          comprenda gli  aspetti  qualitativi  e  quantitativi  delle
          diverse  pressioni  e  che  tenga  conto   delle   tendenze
          rilevabili e consideri i principali  effetti  cumulativi  e
          sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate
          in base alla vigente legislazione comunitaria; 
              c)    un'analisi    degli    aspetti    socio-economici
          dell'utilizzo dell'ambiente marino  e  dei  costi  del  suo
          degrado. 
              4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove  necessario
          d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune
          azioni nel contesto  delle  vigenti  convenzioni  marittime
          regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai
          fini della valutazione di cui al  comma  1  possano  essere
          ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni. 
              5. La valutazione e' effettuata in tempo utile  per  la
          determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9
          e per  la  definizione  dei  traguardi  ambientali  di  cui
          all'art. 10. 
              6. A seguito della valutazione di cui al  comma  1,  il
          Ministero dell'ambiente, sentita la  Conferenza  unificata,
          stabilisce con apposito decreto,  se,  al  fine  di  tenere
          conto delle specificita' di zone particolari, le  strategie
          previste dal presente  decreto  devono  essere  definite  e
          adottate con  riferimento  ad  una  o  piu'  sottodivisioni
          territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle
          sottoregioni marine del  Mare  Mediterraneo.  Il  Ministero
          dell'ambiente comunica tempestivamente  tale  decreto  alla
          Commissione europea." 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              La direttiva 92/43/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  22
          luglio 1992, n. L 206. 
              La direttiva 2009/147/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          26 gennaio 2010, n. L 20.