Art. 5 
 
Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle
  operazioni  esplorative  in  mare  programmate  nel  settore  degli
  idrocarburi 
 
  1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un  impianto  non
destinato alla produzione puo' essere iniziata solo a seguito di  una
partecipazione pubblica relativa ai possibili  effetti  sull'ambiente
delle  operazioni  in  mare  nel  settore  degli  idrocarburi.   Tale
partecipazione  e'   garantita   nell'ambito   della   procedura   di
valutazione di impatto ambientale, in conformita'  alle  disposizioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero  nell'ambito  della  procedura   di   valutazione   ambientale
strategica, in conformita' alle disposizioni di cui  all'articolo  14
del medesimo decreto legislativo. 
  2. Il presente articolo non  si  applica  con  riguardo  alle  aree
autorizzate entro il 18 luglio 2013. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo degli articoli 14  e  24  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il seguente: 
              "Art. 14 (Consultazione) 
              1. Contestualmente alla comunicazione di  cui  all'art.
          13, comma 5, l'autorita' procedente cura  la  pubblicazione
          di un avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  o  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione   o
          provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il
          titolo  della  proposta  di  piano  o  di   programma,   il
          proponente,  l'autorita'  procedente,  l'indicazione  delle
          sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma  e
          del  rapporto  ambientale  e  delle  sedi  dove   si   puo'
          consultare la sintesi non tecnica. 
              2.  L'autorita'  competente  e  l'autorita'  procedente
          mettono, altresi', a disposizione del pubblico la  proposta
          di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante  il
          deposito presso i propri  uffici  e  la  pubblicazione  sul
          proprio sito web. 
              3.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque  puo'
          prendere visione della proposta di piano o programma e  del
          relativo   rapporto   ambientale   e   presentare   proprie
          osservazioni in  forma  scritta,  anche  fornendo  nuovi  o
          ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
              4. In attuazione dei  principi  di  economicita'  e  di
          semplificazione, le procedure di  deposito,  pubblicita'  e
          partecipazione,  eventualmente   previste   dalle   vigenti
          disposizioni  anche  regionali  per   specifici   piani   e
          programmi, si coordinano con  quelle  di  cui  al  presente
          articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare  il
          rispetto dei termini previsti  dal  comma  3  del  presente
          articolo  e  dal  comma  1  dell'art.  15.  Tali  forme  di
          pubblicita'  tengono  luogo  delle  comunicazioni  di   cui
          all'art. 7 ed ai commi 3 e 4  dell'art.  8  della  legge  7
          agosto 1990 n. 241." 
              "Art. 24 (Consultazione) 
              1. Contestualmente alla presentazione di  cui  all'art.
          23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a  mezzo
          stampa e su sito web dell'autorita' competente. Tali  forme
          di pubblicita' tengono luogo  delle  comunicazioni  di  cui
          all'art. 7 ed ai commi 3 e 4  dell'art.  8  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              2. Le pubblicazioni a mezzo  stampa  vanno  eseguite  a
          cura e spese  del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di
          competenza statale, la  pubblicazione  va  eseguita  su  un
          quotidiano a diffusione nazionale  e  su  un  quotidiano  a
          diffusione  regionale  per  ciascuna  regione  direttamente
          interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
          allo svolgimento della valutazione ambientale  spetta  alle
          regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione   su   un
          quotidiano a diffusione regionale o provinciale. 
              3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare  il
          proponente,  la  procedura,  la   data   di   presentazione
          dell'istanza,   la   denominazione   del    progetto,    la
          localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  dei
          suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e  le
          modalita'  per  la  consultazione  degli  atti  nella  loro
          interezza e i termini entro i quali e' possibile presentare
          osservazioni. 
              4.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          presentazione di cui all'art. 23, chiunque abbia  interesse
          puo' prendere visione del progetto e  del  relativo  studio
          ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo
          nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
              5.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale deve tenere in conto le osservazioni  pervenute,
          considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi. 
              6.  L'autorita'  competente  puo'   disporre   che   la
          consultazione   avvenga   mediante   lo   svolgimento    di
          un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio  di  impatto
          ambientale,   dei   pareri    forniti    dalle    pubbliche
          amministrazioni e delle osservazioni dei  cittadini,  senza
          che cio' comporti interruzioni o  sospensioni  dei  termini
          per l'istruttoria. 
              7. L'inchiesta di cui al comma 6 si  conclude  con  una
          relazione sui lavori svolti ed un  giudizio  sui  risultati
          emersi,  che  sono  acquisiti  e  valutati  ai   fini   del
          provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
              8. Il proponente, qualora non abbia  luogo  l'inchiesta
          di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere
          chiamato,   prima   della   conclusione   della   fase   di
          valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
          che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale  del
          contraddittorio  e'  acquisito  e  valutato  ai  fini   del
          provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
              9. Entro trenta giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine di cui al comma 4, il proponente puo'  chiedere  di
          modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
          di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica  o  del
          contraddittorio di cui al comma 8. Se  accoglie  l'istanza,
          l'autorita'  competente  fissa  per  l'acquisizione   degli
          elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
          prorogabili su  istanza  del  proponente  per  giustificati
          motivi,  ed  emette   il   provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto  ambientale   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione degli elaborati modificati. 
              9-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente ne  depositi  copia  ai
          sensi dell'art. 23, comma 3 e, contestualmente, dia  avviso
          dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui ai commi
          2  e  3.  Entro  il  termine  di  sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma  9,
          chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
          e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare   proprie
          osservazioni, anche fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi in relazione alle  sole  modifiche
          apportate agli elaborati ai sensi del comma  9.  In  questo
          caso, l'autorita' competente esprime  il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          delle osservazioni. 
              10. Sul suo sito web, l'autorita'  competente  pubblica
          la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
          le eventuali controdeduzioni e le  modifiche  eventualmente
          apportate al progetto, disciplinate dai commi 4,  8,  9,  e
          9-bis."